Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Education failed to respond within the mandatory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had proposed a settlement, but the opposing party did not request a ruling on the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the Ministry to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal's communication results in the waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32023/2020 R.G. proposto da : MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro LONGOBARDI FULVIO, ALVINO MARIANUNZIA, LEONI PIERINA, VIOLA ALBA, GIOMMETTI ERIKA, GALMACCI LUISA, CESARI FRANCESCA, FURLANO GIUSEPPINA FIORENTINA, SERAFINO GIULIA MARGHERITA elettivamente domiciliat i in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI rappresentatie difesi dagli avvocati TOMMASO MARIA DE GRANDIS e GIUSEPPE NASTASI -controricorrenti- nonchè contro VANNICELLI RITA,BELLI PAOLOBELLI CARLO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.197/2020 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Roma,il