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Ordinanza — n. 19279/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling TFS rights automatically accrue for hospital staff transferred to ASLs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling in favor of a former hospital nurse. The INPS argued that regional legislation limited pension accrual to time spent in a formal public role, excluding the period of service under a hospital convention. The court held that the principle of automaticity of pension benefits applies, meaning rights accrue regardless of the specific administrative entity, and the transfer to the ASL did not interrupt the continuity of the employment relationship.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10; Art. 2116 cod. civ.; The principle of automaticity of pension benefits applies to all mandatory systems and cannot be derogated unless explicitly provided by law, ensuring rights accrue upon transfer between public entities.

Parole chiave

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automaticity of pension benefits transfer of public employees treatment of final service hospital convention staff continuity of employment relationship regional legislation vs state law accrual of pension rights ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10
civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.
Art. 2, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A
Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod.
Art. 117 Cost.
Art. 2116 cod. civ.
Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod.
Art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979
In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8111 del 1995
Cass. n. 27427 del 2020
Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, richiamati da Cass., n.
Cass. n. 14626/2024
Corte costituzionale n. 37 del 1997
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24100/2019 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato DARIO MARINUZZI -ricorrente- contro FUNEROLI EMILIO domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’avv. ETTORE LEPERINO e dall’avv.

ALFONSO LEPERINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1380 /201 9 depositata il12/ 03 /201 9 , RG 2747 /201 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024dal ConsigliereIRENE TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1380 del 2019, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Emilio Funeroli, che ha riconosciuto in favore di quest’ultimo, dipendente dell’ASL Napoli 1 al momento del collocamento in quiescenza- il diritto alricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 7 ottobre 1975 al 31 marzo 2007 , quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell’Università di Napoli Federico II.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di diritto.

3. Resiste il lavoratore con controricorso, assistito da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.

10. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n.152; Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85”. Ha dedotto che per gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985).I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui gli eredi del Tessitore avrebbero avuto diritto sarebbero stati quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il Primo Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’A SL Napoli 1).

2. Il motivo non è fondato. L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 dellalegge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.

Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art.2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A. Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, richiamata dal ricorrente, secondo cui a favore della interpretazione proposta “depone anche il rilievo che ai sensi dell'art.117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi” non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale.

Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, richiamati da Cass., n. 14626/2024, intervenuta su analoga fattispecie, sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismoal solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Enteprevidenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.

In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

3. Il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,con distrazione a favore degli avv.ti Alfonso Leperino ed Ettore Leperino dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alfonso Leperino ed Ettore Leperino dichiaratisiantistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c