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Ordinanza — n. 19193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and lack of contradictory hearing for absent party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the taxpayer to pay costs. The appellant challenged a lower court decision regarding gender discrimination in public sector part-time work, but the appeal was filed late under the standard long deadline. Furthermore, the court noted the absence of the other party, Maria Teresa Masnata, but deemed integrating the contradictory hearing unnecessary to avoid procedural delays. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds rather than the merits of the discrimination claim.

Regesto Legislator

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Art. 327, para. 1 c.p.c.; Art. 175, 127 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be filed within the statutory deadline; if filed late, it is inadmissible, and the lack of contradictory hearing with an absent party does not justify granting an extension to prevent excessive procedural delays.

Parole chiave

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late filing appeal inadmissible cassation contradictory hearing procedural deadline public sector discrimination part-time employment costs award lavoro a tempo parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 327, para. 1 c.p.c.
“lungo” ex art. 327, primo comma,c.p.c., il ricorso in sede di legittimità avrebbe dovutoessere proposto entro il 25 gennaio 2019, Sez.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
Art. 1, Legge n. 742/1969
6 di 7 non trovando applicazione la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, Legge n. 742/1969.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018
Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013
11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Cass. S.U. n. 4315/2020
5.Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7678/2019R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro temporee domiciliat a ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –ricorrente – contro MARINA DI PIERRO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Discriminazione R.G.N. 7678/2019 Ud. 18-27/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 7678/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 2 di 7 domiciliazione presso PEC albertobiscaro@pec.ordineavvocatitorino.it, rappresentatae difesa dall'avvocato BISCARO ALBERTO –controricorrente – nonché contro MARIA TERESA MASNATA –intimata– avverso la sentenza d ella Corte d'appello Genova n. 253/2018 depositata il 25/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 - 27/06/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 253/2018, pubblicata in data 25 luglio 2018, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata MARINA DI PIERRO e nella contumacia dell’altra appellata MARIA TERESA MASNATA, ha respinto il gravame proposto dalla AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 328/2017.

2. MARINA DI PIERRO aveva promosso un'azione ex art. 25, D. Lgs. n. 198/2006 per l'accertamento di una discriminazione sia diretta nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sia indiretta di genere, posta in essere dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una procedura selettiva di sviluppo economico del personale, avviata a seguito di accordi sindacali intervenuti in data 11dicembre 2010 e 19 aprile 2011. Aveva dedotto la lavoratrice che la discriminazione indiretta di genere si era venuta ad integrare nel momento in cui con note n. 119036/2011 del 30 settembre 2011 e n. 35465/2012 del 5 marzo 2012, era stato previsto che l'esperienza di servizio maturata dai Sez.

S4/L- R.G. 7678/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 3 di 7 lavoratori in regime di part-time– essendo costituita tale categoria in modo preponderante da lavoratrici di sesso femminile -dovesse essere riproporzionata in base al ridotto orario indicato nel contratto di lavoro a tempo parziale. Conseguentemente –aveva assunto l’odierna controricorrente – alla stessa MARINA DI PIERRO nella valutazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica era stato attribuito – in quanto lavoratrice a tempo parziale - un punteggio ridotto in proporzione al minor numero di ore di lavoro svolte rispetto ai colleghi con pari anzianità, ma impiegati tempo pieno, in tal modo facendola sopravanzare dall’odierna intimata MARIA TERESA MASNATA, rispetto alla quale, invece, MARINA DI PIERRO avrebbe dovuto prevalere in ragione della maggiore anzianità di servizio.

3. Accolta la domanda da parte del Tribunale di Genova e proposto gravame da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE, la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione ed il giudizio conclusivo della decisione di prime cure, ritenendo che la riduzione del punteggio attribuito per l’anzianità di servizio in relazione al part-time– peraltro disposta in epoca successiva all’apertura della procedura di selezione e con provvedimenti assunti da un organo diverso rispetto al vertice della AGENZIA DELLE ENTRATE e quindi di dubbia idoneità integrativa – aveva comportato una discriminazione diretta della lavoratrice a tempo parziale - in contrasto con le previsioni del D. Lgs. n. 61/2000, attuazione della Direttiva 97/81/CE –ed una discriminazione indiretta di genere, in violazione dell’art. 25, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, dal momento che il part- time è forma di rapporto di lavoro scelta prevalentemente da donne lavoratrici.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre ora AGENZIA DELLE ENTRATE. Sez. S4/L- R.G. 7678/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 4 di 7 Resiste con controricorso MARINA DI PIERRO. È rimasta intimata MARIA TERESA MASNATA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

6. L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente Aggiunto della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione “del principio di proporzionamento degli istituti giuridici” e dell’art. 4, D.

Lgs. n. 61/2000. Argomenta, in particolare, il ricorso che il riproporzionamento della durata del periodo di lavori ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l’esperienza lavorativa troverebbe diretto riscontro nell’art. 4, D. Lgs. n. 61/2000, dovendosi fare applicazione del criterio di proporzionalità (pro rata temporis) non solo al profilo della retribuzione ma in tutti ii casi nei quali venga in rilievo la durata della prestazione, compresa, quindi, la valutazione dell’esperienza lavorativa pregressa. 1.2. Con il secondo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, D.

Lgs. n. 198/2006. Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto di ravvisare una discriminazione indiretta di Sez. S4/L- R.G. 7678/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 5 di 7 genere, evidenziando il carattere neutro del part-time rispetto al genere.

2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di MARIA TERESA MASNATA. Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass.

Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 - Sent enza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

3. Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. La decisione impugnata, infatti, è stata depositata il 25 luglio 2018 e, poiché non risulta notificata e quindi trovava applicazione il termine c.d. “lungo” ex art. 327, primo comma,c.p.c., il ricorso in sede di legittimità avrebbe dovutoessere proposto entro il 25 gennaio 2019, Sez. S4/L- R.G. 7678/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 6 di 7 non trovando applicazione la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, Legge n. 742/1969. Per contro, emerge dagli atti che il ricorso è stato notificato – come detto nei confronti della sola MARINA DI PIERRO – con PEC in data 25 febbraio 2019, e quindi tardivamente , dovendosi anzi sottolineare che lo stesso ricorso risulta sottoscritto in modalità digitale nella medesima data.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5.Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 / 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso. condanna laricorrente a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma