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Decreto — n. 19184/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 19184/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Polita Concettina, had not responded to the court's proposal for early case definition, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering a mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal for early definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period mutual offset of costs procedural waiver motivazione del mutamento giurisprudenza adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.971/2021 R.G. proposto da : POLITI CONCETTINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MESITI DOMENICO (MSTDNC61A10E968O) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), AQUILONE PAOLO (QLNPLA64T06A462U), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.252/2020depositata il 01/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate inragione del sopravvenire in corso di causa degli indirizzi interpretativi,posti a fondamento della definizione anticipata del giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;