Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's decision extinguished because the INPS failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. Although the INPS argued for a review of the administrative penalty regime, the court noted the procedural lapse and the complexity of the underlying sanctioning issues. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and a mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24055/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE INPS (-) rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -ricorrente- contro GUIDELLI AMBRA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASTORRI RAFFAELLO (STRRFL73M07D612D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.19/2020 depositata il 16/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno pero compensate per la peculiare complessità delle questioni dibattute, suffragata anche dalla necessità di un intervento chiarificatore del giudice delle leggi proprio in ordine al regime sanzionatorio (in termini, Cass. nr. 25930 del 2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen