Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following notification. The procedural outcome was a dismissal based on the appellant's implied waiver of the right to a ruling. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sulricorso 24718-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro DI SILVIO VINCENZA, intimata e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del controricorso, dall’avvocato MASSIMO VALLERIANI, con domicilio eletto in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo STUDIO DS e ASSOCIATI controricorrente Avverso il decreto di omologa del 14 giugno 2019, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 4250 del 2017, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere compensate nel rapporto processuale con la parte controricorrente, atteso il recente consolidarsi dei principi di diritto che hanno condotto a ravvisare la manifesta infondatezza del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe compensa le sp