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Ordinanza — n. 19074/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by heir with acceptance by opposing party under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal by the deceased's heir, Gabriel Bacalov, which was accepted by the opposing party, Rossel CIE S.A. The original appeal sought to recognize a journalistic and indefinite-term employment relationship for Vanja Luksic Vanja, claiming unpaid wages and severance. Since the withdrawal was regular and the counterparty consented, the proceedings terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391, ult. comma c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without prejudice to the substantive claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings heir substitution acceptance of withdrawal cassation jurisdiction rapporto di lavoro indennità di soggiorno all'estero lavoro sostitutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
Art. 391, ult. comma c.p.c.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 391 c.p
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28855-2020 proposto da: BACALOV GABRIEL, nella qualità di erede di LUKSIC VANJA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROSSEL CIE S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio degli avvocati PAOLO PONTECORVI, FRANCESCA SARACCI, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati ALESSANDRA GIORDANO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO; -controricorrente - Oggetto Estinzione giudizio per rinuncia R.G.N. 28855/2020 Cron.

Rep. Ud.15/05/2024 CC avverso la sentenza n. 922/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 23/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Luksic Vanja contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3989/2017, che aveva respinto le sue domande volte a: sentir dichiarare la natura giornalistica e subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra lei e la Rossel CIE s.a. dal 25.4.1978 al 31.12.2013, con la qualifica di corrispondente dall’estero, ai sensi dell’art. 11 CNLG, che equipara tale figura a quella di caposervizio; per l’effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 419.887,27, di cui € 365.741,62 per differenze retributive ed € 54.145,65 per TFR, limitatamente al periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2013, con riserva di agire anche per il pregresso, come da conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori.

2. Avverso tale decisione Luksic Vanja ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. Ha resistito l’intimata con controricorso. CONSIDERATOCHE 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore di Bacalov Gabriel, con atto depositato telematicamente in data 2.5.2024, con i relativi allegati, ha rappresentato e documentato il decesso, sopravvenuto al deposito del ricorso per cassazione, dell’originaria ricorrente Luksic Vanja, e l’essere Bacalov Gabriel erede di quest’ultima, per il quale si è costituito, e detto difensore, all’uopo munito di procura speciale rilasciatagli dal Bacalov, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dalla defunta dante causa; tale atto di rinuncia è stato poi notificato alla controricorrente; a sua volta, quest’ultima, a mezzo dei suoi difensori/procuratori speciali, con atto depositato telematicamente l’8.5.2024, ha dichiarato di accettare tale rinuncia;

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 15.5.2024.