Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished and costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant formally withdrew the request for a decision within the statutory period. The appellant had previously proposed a settlement, to which the respondent agreed, leading the court to apply procedural rules for withdrawal. Consequently, the judgment was issued to terminate the proceedings and order the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: When a party withdraws a cassation appeal by adhering to a settlement proposal, the judgment is extinguished and the withdrawing party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 2214-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro STAROLA LUCIA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO ALBERTO REINERI, per procura conferita in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 438 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 12 luglio 2021, nella causa iscritta al numero di RG 190 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.