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Decreto — n. 19036/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as parties waived decision via settlement proposal under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19036/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because neither party requested a ruling after a formal proposal for settlement was communicated. The case involved a dispute between the National Institute of Social Security and an individual regarding a 2019 appellate judgment, complicated by clarifications from the Constitutional Court and EU Court of Justice. Since the parties failed to act within the statutory forty-day window, the court applied the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and offset litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When parties fail to request a decision following a communicated settlement proposal, the judgment is extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

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settlement proposal waiver of decision extinction of proceedings Civil Procedure Code cost compensation appellate waiver judicial settlement controversia di sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
23/2019 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); nessuna delle parti ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); nessuna delle parti ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE i ricorsis’intendono, pertanto, rinunciat i ; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE i ricorsis’intendono, pertanto, rinunciat i ; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso11232- 2020, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrenteprincipale contro NDOYE MODILANE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato LUIGI MUGHINI, controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 633 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze e depositata il 17 settembre 2019, nella causa iscritta al n. 23/2019 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); nessuna delle parti ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE i ricorsis’intendono, pertanto, rinunciat i ; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, atteso il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale e della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte digiustizia dell’Unione europea;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Ro