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Ordinanza — n. 19023/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling continuity of employment from 1978 entitles workers to full TFS despite missing 1978-1985 contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19023/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling in favor of a nurse's heirs regarding their end-of-service benefit. The INPS argued that the 1978 employment relationship was merely professional and lacked specific contributions, while the heirs contended the continuous employment from 1978 should count for the full benefit calculation. The court held that the principle of automaticity of social security benefits applies regardless of whether specific contributions were paid during the pre-1985 period, provided the dependent employment relationship remained continuous.

Regesto Legislator

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Art. 2116 c.c.; Art. 1, 11 Legge 152/1968; Art. 1 Legge Regionale Campania 10/1978; Art. 1, 3 Legge 207/1985: The principle of automaticity of social security benefits prevails, meaning the right to end-of-service benefits arises from the continuity of the dependent employment relationship alone, irrespective of the fulfillment of specific contribution obligations in earlier periods.

Parole chiave

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end of service benefit social security automaticity continuous employment relationship public sector workers contributory obligations Cassation appeal dismissal pre-1985 contributions calcolo delle annualità

Disposizioni normative citate

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Art. 2116 c.c.
Il principio di automatismo di cui all’art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblig hi di iscrizione all’ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficient i per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S.
Art. 1, 11 Legge 152/1968
3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 28.4.1978, n.
Art. 1 Legge Regionale Campania 10/1978
3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 28.4.1978, n.
Art. 1, 3 Legge 207/1985
3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 28.4.1978, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 36 Cost
Ha infatti argomentato che, trattandosi di una «voce retributiva»,il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributie «rientra … nel cono di protezione costituzionalestabilito dall’art. 36 Cost.».
art. 2116 c.c
Il principio di automatismo di cui all’art. 2116 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27427/2020
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14293/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, dall’avv. Dario Marinuzzi -ricorrente - contro Giuseppina COCCIA, Alessia DE BENEDICTIS e Roberta Evita DE BENEDICTIS, domiciliat e in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicat i indirizz i PEC de gli avv. Ettore Leperino e Alfonso Leperino,che l e rappresenta no e dife nd ono -controricorrente - avverso la s entenza n. 5964 /201 8 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 31.10.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2024dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Le attuali controricorrenti sono le eredi di Giulio De Benedictis,che venne assunto dalla Regione Campania in forza della legge regionale n. 10 del 1978, andando a svolgere mansioni di infermiere presso il Policlinico Universitario di Napoli.In seguito il lavoratore venne definitivamente assunto in applicazione della legge nazionale n. 207 del 1985, avendo lavorato senza soluzione di continuità dal 16.8.1978 al 31.3.2014, quando venne collocato in quiescenza. Nella presente controversia di discute del diritto del lavoratore – e ora delle sue eredi – a l pagamento di un trattamento di fine servizio ( T.F.S., peraltro denominato, in questo comparto, Indennità Premio di Servizio) calcolato sull a base dell’intera durata del rapporto di lavoro (ovverosia dal 1978 in poi), invece che considerando soltanto la durata del rapporto a partire dal 1985, comeritenuto corretto dall’I.N.P.S. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domandadelle eredi del lavoratore, con decisione poi confermata dalla Corte d’Appello, rigettando l’impugnazione dell’I.N.P.S. Contro la sentenza di secondo gradol’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Le eredi del lavoratoresi sono difes e con controricorso , illustrato anche con memoria. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania 28.4.1978, n.

10. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 della legge 8.3.1968, n. 152; degli artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985». Secondo il ricorrentela natura retributiva del T.F.S. – tale ritenuta dalla Corte d’Appello e non messa in discussione dall’I.N.P.S. – non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento del diritto a l l ’inserimento del preruolo nel calcolo del trattamento dovuto, dovendosi invece reput are decisiv e la «natura meramente professionale » , e non di lavoro subordinato, del rapporto instaurato con la Regione nel 1978 e la mancanza del vers amento di contributi destin at i a quel lo specificotrattamento prima de l 1985 . 2.Il ricorso è infondato. 2.1.

Innanzitutto, la Corte d’Appello ha ritenuto «che il lavoro svolto dal de cuius sia da qualificare sin dal 1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul puntorespingere il motivo di doglianza dell’I.N.P.S.», e ha indica to in motivazione le ragioni di tale convincimento.In sostanza, il giudice del merito ha accertato un’assoluta continuità di rapporto e di prestazioni svolte tra il periodo precedente e quello successivo alla stabilizzazione avvenuta in forza della leggen. 207 del 1985. Si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

E, in ogni caso, nessuna critica viene svolta nel ricorso nei confronti della motivazione di tale accertamento, essendosi limitato l’I.N.P.S. a ribadire la mera asserzione secondo cui, prima della stabilizzazione, «non vi è stato alcun rapporto di lavoro subordinato, ma solo professionale di natura privatistica».2.2. Assodato, quindi, che quello prestato dal de cuius prima del 1985 è un servizio preruolo di per sé cumulabile con il servizio reso successivamente, si tratta di stabilire quali sono i presupposti del vantato diritto del lavoratore di vedere computato anche quel primo periodo ai fini del calcolo del T.F.S. a lui dovuto.E ciò tenendo conto del fatto – anch’esso accertato nella sentenza impugnata – che fino al 1985 il lavoratore non era iscritto all’I.N.A.D.E.L. (Istituto N azionale A ssistenza Dipendenti Enti Locali, istituto previdenziale all’epoca proposto al pagamento del T.F.S.) e che non erano stati quindi effettuati per suo conto i versamenti finalizzati alla liquidazione del trattamento di fine servizio(indennità premio servizio). 2.2.1.

Per risolvere la questione, la Corte d’Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta «natura di retribuzione differita a fini previdenziali» del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una «voce retributiva»,il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributie «rientra … nel cono di protezione costituzionalestabilito dall’art. 36 Cost.». Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall’assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio.

Infatti, se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovutacon riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro , perché null’altro può condizionare il pagamentodella retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa. 2.2.2. Ma il risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora – valorizzando soprattutto il dato normativoche al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l’I.N.A.

D.E.L., attualmente l’I.N.P.S.) – si intendesse prediligere e tenere ferma la natura previdenziale di quel trattamento. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, « Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza eassistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da appositanorma di legge» (Cass. n. 27427/2020).

In questo processo non si fa questione di prescrizione dell’obbligo contributivoquale limite al principio di automatismo della prestazioni previdenziali, ma viene comunque in rilievo quel principio per affermare l’irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all’I.N.A.D.E.L. e del conseguente mancato versamento dei contributi specifici nel periodo in contestazione, essendo decisivo e sufficiente l’accertamento della continuità delrapporto di lavoro dipendente a partire dal 16.8.1978. 2.2.3.Del resto, l’art. 1 della legge n. 152 del 1968, di cui il motivo di ricorso ipotizza la violazione da parte della Corte d’Appello, dispose l’iscrizione obbligatoria all’I.N.A.D.E.L. del «personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato … adibito a servizi di carattere permanente che comportino l’obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro».

E ilsuccessivo art. 11 (anch’esso invocato nel motivo di ricorso) stabil ì che « Per il personale non di ruolo iscrivibile all’Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l’obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell’articolo stesso». Il principio di automatismo di cui all’art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblig hi di iscrizione all’ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficient i per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S. , a prescindere dalloro adempimento.

3. Respinto il ricorso, l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di