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Decreto — n. 19011/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after Constitutional Court clarification on social security benefits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for case settlement. The case involved a dispute over social security decrees where the appellant had previously withdrawn the appeal after the Constitutional Court provided clarifying guidance on complex legal issues. Consequently, the court ruled that the procedural withdrawal rendered the appeal ineffective and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When a party fails to request a decision on a proposed settlement within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural withdrawal extinguishment of appeal statutory time limits settlement proposal litigation costs compensation procedura accelerata opposizione tardiva censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
483/2019 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intend e , pertanto, rinuncia t o ; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intend e , pertanto, rinuncia t o ; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 4558-2020, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro NAFIDI ABLA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato ISIDE B.

STORACE, con domicilio eletto in ROMA, VIA ALBERICO II, 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI controricorrente Avverso la sentenza n. 1455 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata il 25 luglio 2019, nella causa iscritta al n. 483/2019 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE ilricorso s’intend e , pertanto, rinuncia t o ; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.