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Ordinanza — n. 18996/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order by adding the costs of the state-appointed defender to the awarded expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18996/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a clerical error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The petitioner argued that the omission of their state-appointed defender's costs was a correctable material defect rather than a judicial error. The Court agreed, ruling that such omissions are amendable to preserve the principle of reasonable process duration and allow the defender to obtain an enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The Court of Cassation may correct its own orders for material errors, including the omission of the costs of a state-appointed defender, as this remedy best respects the constitutional principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction state appointed defender litigation costs allocation reasonable process duration Cassation order amendment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93 c.p.c.
Roberto Arcella aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c. sia nel controricorso notificato in data 11/04/2019, sia nella memoria depositata per l’udienza del 26/10/2022.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 288, co. 2, ultimo inciso, c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, co.
art. 93 c.p
Roberto Arcella aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. ord. n. 31033/2019
Cass. ord. n. 5082/2024
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. ord. n. 5082/2024, che richiama Cass.
Cass. sez. un. n. 16037/2010
5082/2024, che richiama Cass. sez. un. n. 16037/2010, Cass.n.
Cass. n. 293/2011
Cass. n. 8578/2014
293/2011, Cass. n. 8578/2014).
Cass. sez. un. n. 9438/2002
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento , mancando una parte soccombente in senso proprio (Cass. sez. un. n. 9438/2002; Cass.
Cass. n. 10203/2009
9438/2002; Cass. n. 10203/2009; Cass.
Cass. n. 21213/2013
10203/2009; Cass. n. 21213/2013; Cass.
Cass. n. 26566/2023
21213/2013; Cass. n. 26566/2023).
sez. un. n. 16037/2010
sez. un. n. 16037/2010, Cass.n.

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sull’istanzarelativa al ricorso iscritto al n. 7845/2019 r.g., propost a da Centro Giardinaggio De Luca srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Arcella. istante contro Avolio Francesco, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Rodrigo Amoroso; INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via IV Novembre n. 144, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Romeo e Lucia Puglisi. intimati nonché UNIPOL Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 550/2023 pubblicata in data 11/01/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. OGGETTO: correzione errore materiale -omessa distrazione delle spese processuali RILEVATO CHE Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Avolio Francesco avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 758/2018 pubblicata in data 26/02/2019 ed ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese processuali, liquidate separatamente in favore di ciascun controricorrente.

Con istanza depositata in data 30/03/2023 il Centro Giardinaggio De Luca srl ha chiesto la correzione dell’errore materiale della predetta ordinanza, nella parte in cui è stata omessa l’attribuzione delle spese al suo difensore antistatario. Disposta la notifica dell’istanza alle altre parti, depositata la prova dell’adempimento dell’incombente, il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE L’istanza va accolta. L’avv. Roberto Arcella aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c. sia nel controricorso notificato in data 11/04/2019, sia nella memoria depositata per l’udienza del 26/10/2022.

L’omessa attribuzione delle spese è vizio emendabile con la procedura di correzionedell’errore materiale, perché trattasi di mera omissione che non si traducein un errore di giudizio (Cass. sez. un. ord. n. 31033/201 9 ). Inoltre questa Corte ha già evidenziato che si tratta del rimedio che consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. ord. n. 5082/2024, che richiama Cass. sez. un. n. 16037/2010, Cass.n. 293/2011, Cass. n. 8578/2014).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento , mancando una parte soccombente in senso proprio (Cass. sez. un. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 26566/2023).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 550/2023 pubblicata in data 11/01/2023 mediante l’aggiunta dell’espressione “con attribuzione in favore dell’avv. Roberto Arcella difensore antistatario per il Centro Giardinaggio De Luca srl” subito dopo l’espressione “in favore di ciascuna parte controricorrente costituita”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, co. 2, ultimo inciso,c.p.c. Così deciso in Roma, n