Court allows public employee's claim for coordination allowance by remanding case after finding lower court failed to verify selection procedure requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the public health authority's appeal against a lower court ruling that granted a coordination allowance to a nurse. The authority argued the employee failed to prove participation in the mandatory selection procedure required by collective agreements for such allowances. The court agreed, noting that under the 'regime' system, the right to the allowance depends on specific selection criteria and company acts, which the lower court ignored. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new trial where these procedural requirements must be properly assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 CCNL Sanità 2000/2001; Art. 19 CCNL 2004: In the 'regime' system for coordination allowances, the right is contingent upon the existence of specific positions identified through company acts and selection procedures, not merely the factual performance of duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 18847-2019proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLUNO 16, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERIOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DI TOMASSI; -ricorrente - contro PICCIRILLI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO DICKMANN, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO GIACCARI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3888/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 543/2014;
Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18847/2019 CC09/05/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS . RILEVATO - che, con sentenza del 7 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di rigetto resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da Anna Maria Piccirilli nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dipendente della predetta ASL in qualità di infermiera inquadrata in categoria D dal 2000, dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL per il comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001 per aver svolto di fatto le relative funzioni, in parziale riforma di quella decisione dichiarava il diritto dell’istante all’indennità di coordinamento a decorrere dall’1.10.2006 alla data di deposito del ricorso di primo grado; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, che aveva considerato insufficiente, alla stregua dei requisiti di cui all’art. 4 del CCNL 10.4.2004, l’attestazione da parte del direttore della UOC di anestesia e rianimazione dell’effettivo esercizio delle relative funzioni alla data del 2.11.2005, rilevante il riconosciuto esercizio di fatto delle funzioni, nonostante il non aver l’istante offerto la prova della partecipazione alla procedura selettiva di cui all’art. 17 del CCNL del 2004, a decorrere, peraltro dall’1.10.2006;- che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Piccirilli; - che la ASL ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’art.10 del CCNL biennio economico 2000-2001, la mancata considerazione dell’inquadramento effettivamente posseduto dalla dipendente alla data del 31.8.2001 e l’erronea equiparazione, ai fini dell’indennità rivendicata, al personale inquadrato al 2001 nel livello D, riservato al Collaboratore professionale sanitario; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova per aver accollato alla ASL la dimostrazione del mancato possesso da parte della dipendente dei requisiti legittimanti la pretesa all’indennità da considerarsi viceversa elemento costitutivo della domanda la cui prova grava dunque su che agisce in giudizio; - che va innanzitutto superata l’eccezione di improcedibilità per omessa produzione del CCNL sanità richiamato nel primo motivo di ricorso:
è sufficiente, sul punto richiamare, ex multis, Cass. n. 7641/2022 secondo cui il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte (v. anche Cass. 639472019); - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento; - che, anche nel controricorso, la Piccirilli non contesta di essere stata inquadrata in C prima del CCNL del 2000 e in D solo a far data dall’entrata in vigore di quest’ultimo (per effetto dell’accorpamento C-D); - che tanto si evince dal ricorso e dal richiamo ai documenti attestanti, in modo incontroverso, che la predetta ha svolto le mansioni di “infermiera professionale di ruolo cat.
C dal 6/7/1983 al 31/8/2001, giusta deliberazione Assemblea Generale n. 68 del 12/10/1983”; - che, tuttavia, non si discute, nella fattispecie, del sistema in fase di “prima applicazione” ma di quello “a regime” (la pretesa è, infatti, riferita a periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del 2000 affermando la controricorrente di aver svolto e di svolgere “sin dal novembre 2005” mansioni di “caposala coordinatrice” -v. controricorso pag. pag. 1 -); - che, come da questa Corte più volte affermato , nella fase successiva alla “prima applicazione”, per il personale, sia che esso fosse transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell'art. 8 del CCNL 20.9.2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l'indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, CCNI del 20.9.2001 e dall'art. 19 lett.
c) del CCNL 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339); ancora successivamente l'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all'articolata disciplina delle “funzioni di coordinamento” introdotta dall'art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-Regioni. (v.
Cass. 18932/2023, punto 6.; Cass.n. 217/2023, punti da 15 a 19; Cass. 25408/2021; Cass. n. 15955/2021); - che, in particolare, la normativa collettiva, per il sistema “a regime”, fa dipendere il diritto da altri presupposti consistenti nell’individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle Aziende previa concertazione (art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20.9.2001); - che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la norma contrattuale di cui all’art. 10 del CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001 e l’art. 19, comma 1, del CCNL 2004, avendo omesso qualsiasi accertamento in ordine ai requisiti espressamente previsti, nel sistema a regime, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità; - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per