Cassation court dismisses public servant's salary claim due to lack of regional authorization and application of new management rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the respondent's counterclaim inadmissible because the Region failed to obtain the required regional council authorization to participate in litigation. The appellant's claim for salary differences was rejected as the relevant regional law had been abrogated and replaced by newer regulations governing public management roles. Consequently, the court ruled that the new rules on public administration must apply retroactively to the period in question, denying the employee's request for historical salary adjustments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 dello statuto della regione Puglia; Art. 1 e Art. 2 della legge Regione Puglia n. 1 del 1992: The regional authority requires specific council authorization to initiate or defend legal actions, and new public management regulations apply immediately without transitional deferral for historical salary claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21777/2019 proposto da: Andrea Fantasia, rappresentato e difes o dall’Avv. Francesco Pannarale e domiciliato ope legis in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. Enrico Petrosillo, domiciliata elettivamente in Roma, via Ulpiano 29, presso l’Avv. Sonia Gallozzi; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1429/2018, pubblicata il 29 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Bari depositato il 21 marzo 2003 Andrea Fantasia ha esposto che: era inquadrato nella categoria D, ex 8° qualifica funzionale; prestava servizio presso l’Ufficio agricolo di Zona di Castellana Grotte; la legge Regione Puglia n. 1 del 1992 aveva classificato le strutture come il menzionato ufficio quali strutture di tipo B e attribuito ai dirigenti aventi la responsabilità delle stesse un’indennità di funzione parametrata a un coefficiente pari allo 0,7 della retribuzione; era stato responsabile del detto ufficio dal 1994, svolgendo le funzioni di dirigente.
Egli ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire, dal 1° gennaio 1998, le differenze retributive, compresa l’indennità di funzione ex legge Regione Puglia n. 1 del 1992. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 29 aprile 2014, ha accolto la domanda. La Regione Puglia ha proposto appello. La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1429/2018, ha accolto l’appello. Andrea Fantasia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. La Regione Puglia si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P)Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto l’art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio (come accertato,nella specie, con riguardo al giudizio d cassazione) incide, in via generale, sulla legittimazione processuale dell’ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 3, n. 18850del 4 luglio 2023). 2)Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione Puglia n. 1 del 1992 e fa leva sulla delibera della giunta regionale n. 7535 del 1992,che avrebbe qualificato l’ufficio da lui diretto come struttura dirigenziale.
La corte territoriale avrebbe errato, poi, ad applicare l’art. 1 della citata legge regionale e non il successivo art. 2,che disciplinava l’indennità richiesta. La doglianza è infondata, oltre che per il fatto che l’art. 2 menzionato è stato abrogato dall’art. 20 della legge Regione Puglia n. 7 del 1997, il quale, al comma 1, ha stabilito che “ ”, anche perché, nellaspecie, si discute di pretese retributive inerenti al periodo successivo al gennaio1998, mentre il ricorrente ha richiama to atti e normativa antecedente alla legge regionale che ha recepito i principi dettati dal d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfusi nel d.lgs. n. 165del 2001.
Pertanto, deve trovare applicazione il principio per il quale, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma (Cass., Sez.L, n. 12898 del 23 maggio 2017). 3)Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso. Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU, n. 4315 del 2020.
P.Q.M.
La Corte, -rigetta il ricorso; -dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU,