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Ordinanza — n. 18949/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares case extinguished per procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18949/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Giuseppe Gallinaro had previously sought economic differences and non-pecuniary damages regarding his public employment classification and transfer to the Ministry of Defense, but the lower courts had already rejected his claims. The court ruled that the procedural withdrawal under the Civil Procedure Code terminated the proceedings without addressing the merits of the employment dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal formally submitted to the court extinguishes the proceedings, obviating the need for a judgment on the substantive merits of the claim.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings public employment dispute civil procedure code dismissal without merits licenziamento del pubblico dipendente indennità di buonuscita perdita dell'impiego

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. in data 23.5.2024,comporta l’estinzione del processo ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
in data 23.5.2024,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1218 cod. civ
art. 390 cod. proc. civ
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
in data 23.5.2024,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34813/2019 R.G. proposto da: GALLINARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. GIANNI EMILIO IACOBELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Panama n. 74; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege all’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente- nonché contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; -intimata- avverso la sentenza n. 2770/2019 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 15.05.2019, N.R.G. 2031/2015.

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal Consigliere Dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. RILEVATO CHE 1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe Gallinaro avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere il pagamento delle differenze economiche conseguenti all’erroneo inquadramento, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali, ivi compreso il danno professionale, il danno da demansionamento e il danno da perdita di chance.

2. Il Gallinaro, già dipendente ASST transitato in IRITEL dal 1.1.1993, era stato assunto presso la sede di Nola con inquadramento nel V livello e qualifica di “lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati” e successivamente passato alle dipendenze di Telecom Italia con inquadramento nel V livello come “specialista di apparati”; a decorrere dal mese di ottobre 2000 era stato inquadrato nel 5° livello del CCNL del 28.6.2000 relativo alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

3. Con sentenza n. 444/2009 il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il diritto del Gallinaro all’espletamento della procedura di mobilità per il passaggio presso altra Amministrazione; espletata tale procedura da parte della PDCM, in data 1.4.2010 il medesimo era stato assunto da parte del Ministero della Difesa in qualità di “collaboratore tecnico, profilo professionale n. 0008, settore 0500 elettronico, optoelettrico e delle telecomunicazioni” con inquadramento nella terza Area, fascia retributiva F1 del CCNL Comparto Ministeri biennio economico 2008/ 2009 s.m.e.e CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa 29.11.2004 s.m.i.e a decorrere dal 4.11.2010 era stato inquadrato nel profilo professionale “ST15 Funzionario Tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica, l’optoelettrica e le telecomunicazioni del settore ST-Tecnico Scientifico Informatico, Area Funzionale III”.

4. Richiamata tale sentenza, la Corte territoriale ha evidenziato che il Gallinaro aveva solo diritto all’espletamento della procedura di mobilità, mentre ha escluso il diritto del medesimo a permanere nel pubblico impiego e a transitare alle dipendenze del Ministero della Difesa nel 1994, nonché la sussistenza di un obbligo di adempimento assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.; ha inoltre condiviso le statuizioni del primo giudice, secondo cui nell’atto introduttivo non era stato indicato alcun elemento da cui potesse desumersi una concreta possibilità del Gallinaro di potere essere valutato positivamente qualora gli fosse stato consentito di partecipare alla procedura selettiva del 2010 ed ha ritenuto assorbite le domande relative al risarcimento del danno da demansionamento e da perdita di chance ed ogni altra questione.

5. Avverso tale sentenza il Gallinaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.6. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata.

8. E’ stato successivamente presentato atto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. in data 23.5.2024,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettatain data 27.5.2024 dal controricorrente Ministero della Difesa.

3. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legit