Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of request for decision within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following the proposal of settlement. The procedural outcome was a declaration of judgment extinction under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on litigation costs was issued due to the absence of active defense by either party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after a proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings without cost allocation.
Parole chiave
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uente DECRETO sulricorso 2469-2021, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro FANELLA NOLBERTO intimato e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA intimata Avverso il decreto di omologa del 26 novembre 2020, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 1164 del 2019, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; in difetto di attività difensiva delle parti evocate in causa, non si deve adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.