Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of response to settlement offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory period. The case involved a dispute between the National Institute for Social Security and a local health authority regarding a homologation decree. Since the appellant did not request a decision after the settlement offer was communicated, the court ruled that the litigation was voluntarily abandoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the right to a decision, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO il ricorso 6442-2021, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro BONONI MARCELLA, intimata e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA intimata Avverso il decreto di omologa dell’8 ottobre 2020, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 3191 del 2018, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; in difetto di attività difensiva delle parti evocate in causa, non si deve adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.