Civil appeal dismissed as withdrawn due to lack of request for decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of the proposal for settlement. The appellant, representing the National Institute for Social Security, did not exercise its right to contest the homologation decree by the Tribunal of Latina. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without any ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso 6042-2021, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro TACCONI ARNALDA intimata e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA intimata Avverso il decreto di omologa del 18 gennaio 2021, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 4399 del 2019, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; in difetto di attività difensiva delle parti evocate in causa, non si deve adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.