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Decreto — n. 18926/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished with costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 18926/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the appeal following a formal proposal for settlement to which the appellant agreed. The appellant explicitly renounced the decision within the statutory forty-day period, thereby waiving the right to proceed with the cassation request. Consequently, the judgment declared the proceedings terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When a party agrees to a settlement proposal and renounces the decision within the prescribed time, the judgment is extinguished and the party bears the costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal agreement judgment extinction litigation costs allocation procedural waiver decisioni in materia di pensione di anzianità mantenimento della previdenza riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
629 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 18 novembre 2022, nella causa iscritta al numero di RG 352 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 3004-2023, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro MERLONE RUATA MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati GIORGIO MANFRINI e GIANFRANCO FERRERI, controricorrente Avverso la sentenza n. 629 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 18 novembre 2022, nella causa iscritta al numero di RG 352 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.