Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished with costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the appeal following a formal proposal for settlement to which the appellant agreed. The appellant explicitly renounced the decision within the statutory forty-day period, thereby waiving the right to proceed with the cassation request. Consequently, the judgment declared the proceedings terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When a party agrees to a settlement proposal and renounces the decision within the prescribed time, the judgment is extinguished and the party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 3004-2023, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro MERLONE RUATA MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati GIORGIO MANFRINI e GIANFRANCO FERRERI, controricorrente Avverso la sentenza n. 629 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 18 novembre 2022, nella causa iscritta al numero di RG 352 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.