Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellate court correctly evaluated evidence rather than treating it as conclusive proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant requested the supreme court to re-evaluate evidence previously deemed conclusive by the appellate court. The appellant argued that the contract of subcontracting was invalid due to the actual performance of duties for Poste Italiane, while the lower courts found the subcontracting genuine based on a comprehensive review of testimonies and documents. The court ruled that determining whether evidence constitutes 'full proof' or requires critical assessment is exclusively the function of the judge of fact, a task reserved for the appellate level and forbidden in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; The cassation appeal alleging violation of articles 115 and 116 of the Code of Civil Procedure is inadmissible when it merely requests a different appreciation of evidence already evaluated by the appellate court, as the determination of whether documents constitute full proof or require critical assessment belongs exclusively to the judge of fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13159/2023r.g., proposto da Spano Carlo, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macciotta. ricorrente contro Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le Europa n. 190. Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasolo Carta e Anna Maria Rosaria Ursino. controricorrente nonché Nike srl in liquidazione - intimata , in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 21/2022 pubblicata in data 21/12/2022, n.r.g. 252/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE OGGETTO: sindacato di legittimità sulla valutazione degli elementi probatori - esclusione 1.- Carlo Spano aveva lavorato alle dipendenze di Nike srl dall’08/10/2008 con inquadramento di operaio livello 5S ccnl settore distribuzione e recapito servizi postali, con mansioni di “ripartitore fattorino addetto promiscuamente alla ripartizione e a prestazioni di fattorino anche con uso di motorino o automezzo” ed era stato addetto ai servizi affidati in appalto alla sua datrice di lavoro da Poste Italiane spa.
Deduceva di avere in realtà svolto mansioni di fattorino ed autista direttamente alle dipendenze di Poste Italiane spa, dovendo eseguire le consegne delle raccomandate secondo orari e percorsi indicati da Poste, funzionali all’organizzazione interna di Poste, e si serviva di modulistica, abbigliamento e tesserino di riconoscimento forniti da Poste; ispettori postali controllavano il suo operato; altri dipendenti di Poste lo contattavano direttamente al cellulare modificando all’occorrenza le sue incombenze o emettendo ordini di servizio. Precisava di essere stato licenziato da Nike srl a decorrere dal 31/12/2012 per la scadenza dell’appalto.
Deduceva la nullità del licenziamento, perché intimato da soggetto fittiziamente interposto e quindi non reale datore di lavoro. Adìva il Tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Poste Italiane spa e la declaratoria di nullità o di inefficacia del licenziamento, nonché la condanna di Poste Italiane spa a pagargli le differenze retributive derivanti dal diverso CCNL applicabile. 2.- Radicatosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dallo Spano.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) o l’attività è appaltabile, oppure non lo è e nel senso caso l’illiceità dell’appalto risulta dallo stesso titolo, mentre nel primo caso il contratto è lecito ed allora l’interposizione vietata deve risultare dalla difformità dell’esecuzione concreta rispetto al regolamento contrattuale;b) lo stesso appellante ammette che l’attività era appaltabile;
c) ed allora l’elemento cardine è esclusivamente la genuina qualità di imprenditore in capo all’appaltatore, che sussiste quando abbia una propria organizzazione del lavoro ed un proprio rischio d’impresa;
d) in tal senso soccorrono anche Cass. n. 15615/2011 e Cass. ord. n. 9139/2018;
e) quindi il grado di specificità dell’oggetto del contratto di appalto è compatibile con il tipo contrattuale utilizzato, sicché è lecito e pertanto l’interposizione vietata può dirsi sussistente solo quando sul piano dell’esecuzione concreta, vi sia uno scostamento dalle previsioni del regolamento contrattuale;
f) quindi, contrariamente all’assunto dell’appellante, il grado di specificità delle clausole contrattuali, relativamente alle modalità di effettuazione indicate da Poste Italiane spa, non è di per sé indice della natura subordinata della prestazione, in tal senso dovendosi rimeditare il proprio precedente n. 223/2017;
g) sul piano della valutazione dell’esecuzione concreta del regolamento contrattuale, si condivide la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla scarsa attendibilità dei testimoni Spada, Furcas e Melis, poiché promotori di identica controversia contro Poste;
h) ciò che è emerso dalle altre deposizioni testimoniali è che Poste si era sempre limitata a trasmettere a Nike srl gli MPT contenenti i percorsi e gli orari e che, a seguito di tali comunicazioni, era stata Nike srl ad organizzare le turnazioni di lavoro tra il suo personale (testi Pisano e Mereu sentiti in analoghe controversie);
i) quanto ai controlli, è emerso che servivano a verificare la corretta esecuzione dell’appalto, sia con riguardo alla corretta utilizzazione del tesserino di riconoscimento utile ai fini dell’accesso ad uffici di Poste e all’accreditamento presso i clienti di Poste, nonché della divisa fornita da Poste in base al contratto di appalto, sia con riguardo al sistema “tracking”;
j) in caso di inefficienze o irregolarità del servizio i supervisori e gli ispettori non formulavano direttive oppure ordini diretti ai lavoratori, ma si limitavano a fare le segnalazioni al servizio logistica di Poste e poi al servizio ALT Centro in vista dell’avvio della procedura di contestazione di inadempimenti al referente di Nike srl, ossia al sig. Franco Rubini;
k) nessuna rilevanza può avere il fatto che Poste avvia posto a disposizione, in comodato, stampante e un computer con sistema tracking installato, poiché erano beni di valore del tutto marginale rispetto agli altri mezzi impiegati dai dipendenti Nike per l’esecuzione dell’appalto e segnatamente i mezzi di trasporto, che erano di proprietà o comunque nella disponibilità di Nike srl, che si faceva carico del rifornimento di carburante e delle operazioni di manutenzione, ricovero e custodia di quei mezzi. 4.- Avverso tale sentenza Spano Carlo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-Poste Italiane spa ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto facenti piena prova alcuni elementi che invece dovevano essere soggetti a valutazione ed apprezzamento critico, come il contratto di appalto e i suoi allegati. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa interpretazione di quei documenti, attività che invece sono riservate al giudice di merito ed interdette in sede di legittimità.
Va infatti ricordato che la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016;
Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici d’appello non hanno affatto considerato quei documenti come “prova legale”, tanto è vero che si sono spinti a prendere in esame tutte le deposizioni testimoniali, anche relative ad analoghe controversie, per verificare se in concreto il rapporto si fosse svolto con modalità differenti dalle clausole del contratto di appalto. E l’esito di tale accertamento, in conseguenza dell’apprezzamento di tutte le fonti di prova, è stato nel senso della genuinità del contratto di appalto.
Dunque nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nella sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello p