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Decreto — n. 18717/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18717/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18717/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 9709-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro VISCONTI VITTORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO ALBERTO REINERI, per procura conferita in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 503 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata l’8 ottobre 2021, nella causa iscritta al numero di RG 214 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18717/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Parole chiave

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riesame della rendita AI adeguamento della rendita proposta di giudizio provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione diritto alle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 9709-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro VISCONTI VITTORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO ALBERTO REINERI, per procura conferita in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 503 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata l’8 ottobre 2021, nella causa iscritta al numero di RG 214 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.