Cassation appeal dismissed as inadmissible due to double conformity and complete appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court ignored a criminal judgment or medical certificate. The appellant argued the appellate court failed to consider specific evidence and witnesses, but the court found its reasoning complete and based on the actual facts of the altercation. Consequently, the appeal was dismissed because the statutory requirement for double conformity was met and the lower court's decision was fully motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on a criminal judgment of double conformity and the appellate court has provided complete and precise reasoning regarding the facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
-Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9833/2019proposto da: Nicolò Di Blasi, rappresentatoe difeso dall’Avv . Maria Teresa D’Angelo, presso cui è domiciliato elettivamente in Roma, via Atto Vannucci 12; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello diMessina, n. 972/2018, pubblicata il 6 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Tribunale di Messina, con sentenza n. 1165/2015, ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 11 inflitta a Nicolò Blasi dalla P.A. di appartenenza.
Tale sanzione era stata comminata al ricorrente in ragione di un alterco, degenerato in colluttazione, intervenuto con un collega nei locali del Giudice di pace di Messina, presso il quale egli lavorava. Nicolò Blasi ha proposto appello che la Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 972/2018, ha rigettato. Nicolò Blasi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 5, c.p.c., in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato la sentenza penale del Giudice di pace di Messina, emessa in sede di rinvio, avrebbe tenuto conto di un certificato medico mai prodotto durante il procedimento disciplinare e non avrebbe valutato la deposizione del teste Saccà. La doglianza è inammissibile, non essendo ammesso nel nostro ordinamento il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di una c.d. doppia conforme. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione su una prova testimoniale mai raccolta nel processo, non avrebbe considerato i testi escussi in primo grado e nonavrebbe valutato la documentazione agli atti.
La doglianza è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Messina ha motivato in maniera completa la sua sentenza alle pagine 2 e 3, ricostruendo con precisione gli eventi di causa, in particolare accertando, alla luce delle deposizioni dei testi Trifirò e Repici, come il ricorrente, dopo il primo scontro fisico con il suo collega, lo avesse cercato in tutti gli uffici del piano, rincorrendolo armato di un estintore, per poi iniziare a colpire la porta della stanza dove l’altro protagonista del litigio si era rifugiato con lo stesso estintore, al punto da farne fuoriuscire la polvere antincendio.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la corte territoriale ha fatto riferimento alle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, nel quale è menzionato tale Antonio Araca semplicemente perché avrebbe chiamato il 112 chiedendone l’intervento. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. svolto attività difensiva. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma