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Ordinanza — n. 18696/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows fixed-term worker's claim for seniority differences, applying five-year prescription limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18696/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal regarding the five-year prescription period for seniority differences. The court held that while the right stems from EU directives, the internal remedy must restore the treatment of an indefinite-term employee, which includes the five-year prescription rule. Consequently, the Ministry was ordered to pay the differences for the period from October 2001 to August 2011, excluding amounts accrued before July 2004.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When a fixed-term employee claims seniority differences based on EU directives, the internal remedy must replicate the indefinite-term treatment, including the five-year prescription period, to avoid reverse discrimination.

Parole chiave

Generato dall'IA
fixed-term employment seniority differences five-year prescription reverse discrimination EU directive implementation labor law cassation appeal lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948, n. 4 c.c.
Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948, n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unic o motivo di ricorso il Ministero denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 384, n. 2 c.p.c.
Art. 13, n. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto, in base all’esito del giudizio e alla natura dell’amministrazione ricorrente, che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10219/2020
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23938/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 , presso l ’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresentae difende ex lege -ricorrente - contro Patrizia SANTARELLI, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 15, presso lo studio dell’avv. Ennio Fratticci, rappresentata e difesa dall’avv. Narciso Ricotta -controricorrente - avverso la s entenza n. 477 /201 7 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata l’8.2.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA L’attuale controricorrente, assunta in qualità di personale ATA dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca conplurimi reiterati contratti a termine, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto agli scatti retributivi di anzianità con decorrenza dall’inizio del primo rapporto di lavoro a termine e la condanna del Ministero al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro,accolse in parte la domand a della lavoratrice, riconoscendole il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale. Entrambe le parti impugnarono la decisione di primo grado e la Corte d’Appello di Ancona, rigettando l’appello principale del Ministero e accogliendo quello incidentale della lavoratrice, modificò il dispositivo della sentenza del Tribunale eliminando «la declaratoria di prescrizione per le somme maturate prima dell’1.7.2004».

Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La lavoratricesi è difesa con controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unic o motivo di ricorso il Ministero denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione alla violazione ed errata applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c.». Non è dunque più in discussione il diritto della lavoratrice al pagamento delle differenze retributive, ma lo è soltanto l’individuazione del corretto termine di prescrizione di quel diritto.

Secondo laricorrente, la Corte d’Appello avrebbe err ato a ritenere applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale del credito da inadempimento dell ’ obbligazione ex lege dello S tato di dare tempestiva attuazione alla normativa eurounitaria, dovendosi dare invece prevalente considerazione al fatto che si tratta di differenze retributive, per le quali vale pur sempre il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.

2. Il ricorso è fondato, intendendosi qui dare continuità all’orientamento già espresso sul punto da questa Corte in una precedentedecisione . Invero, «la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesimanatura della condizione alla quale l’azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica iltrattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fossecorrettamente adempiuta.

Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948, n. 4 ., c.c. per “ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e dal n. 5in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perché èquest'ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia ” , nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservatoun trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile» (Cass. n. 10219/2020; principio affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.).

In altri termini, quantunque il diritto alle differenze retributive sia invocato in forza della clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 19 9 9/70/CE, i l rimedio contro l’illegittima discriminazione del lavoro a termineda parte della normativa interna non può che consistere ne l ripristino del medesimo trattamento che sarebbe spettato in caso di assunzione a tempo indeterminato; e in tale trattamento rientra anche la prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione pagata con periodicità mensile.

3. Accolto il ricorsoe cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.), ripristinando quanto deciso dal giudice di primo grado, ovverosia il riconoscimento dei diritti della lavoratrice, macon il limite della prescrizione quinquennale.

4. La definizione del processo con la decisione nel merito impone la pronuncia sulle spese di lite , anche con riguardo ai precedenti gradi di giudizio. In ragione della sua parzialee prevalente soccombenza , il Ministero viene condannato alla rifusione di tre quarti delle spese di primo e di secondo grado in favore della lavoratrice, liquidate come indicato nelle due sentenze di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate per intero,in ragione del fatto che il ricorso è stato presentato prima della pubblicazione della sentenza che ha affermato il principio al qualequesta decisione si uniforma.

5. Si dà atto, in base all’esito del giudizio e alla natura dell’amministrazione ricorrente, che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata, sulla base di rapporti a tempo determinato, per il periodo dal 27.10.2001 al 31.8.2011 e condanna per l’effetto il Ministero al pagamento, in favore di Patrizia Santarelli, delle differenze retributive da calcolare sulla base della medesima progressione prevista in favore degli assunti a tempo indeterminato a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, salva la prescrizione delle somme maturate antecedentemente al 1°.7.2004, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; condanna il Ministero al pagamento, in favore di Patrizia Santarelli, di tre quarti delle spese relative ai due gradi di merito, liquidate nella stessa misura indicata nelle sentenze del Tribunale di Macerata e della Corte d’Appello di Ancona, dichiarando compensato il restante quarto, con distrazione in favore del difensore dichia