Cassation court declares appeal inadmissible due to lack of interest, dismissing the request for cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by ASREM against a labor court judgment inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. The appellant sought to overturn a ruling awarding compensation for a public law damage to an employee, arguing the contract's temporary nature precluded indefinite conversion. The court rejected the request for cost compensation because the statutory mechanism for sanctions applies only to originally inadmissible appeals, not those rendered moot by a change in circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; The sanction mechanism for inadmissibility applies only to appeals originally lacking merit, not to those rendered inadmissible by a subsequent loss of interest.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24206-2019proposto da: A.S.Re.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36 , presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANNESE , rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FRATANGELO; -ricorrente - contro DE FUSCO STEFANIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA DE MICHELE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 261/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 300/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto CTD ALTRO R.G.N.24206/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 22 gennaio 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da Stefania De Fusco nei confronti dell’ASREM –Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali era stata assunta presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito, danno quantificato in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la De Fusco; - che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; - che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr.
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così dec