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Ordinanza — n. 18615/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest, allowing cost compensation due to procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by ASREM inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. While the lower court had awarded Maria Anna Maciariello damages for public law contract termination, the appellant sought to challenge this outcome. The court ruled that the specific statutory mechanism for dismissing appeals based on lost interest does not apply to this procedural stage, yet it still ordered the costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002; The sanction for dilatory or pretextuous appeals applies only to the original inadmissibility of the grievance, not to inadmissibility arising from a subsequent lack of interest, though cost compensation remains applicable.

Parole chiave

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subsequent lack of interest inadmissibility of appeal cost compensation public law contract d.P.R. 115/2002 cassa malati dell'impresa controversia di sicurezza sociale diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17562/2020
Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass.
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24164-2019proposto da: A.S.Re.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generalee legale rappresentante pro tempore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36 , presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANNESE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FRATANGELO; -ricorrente - contro MACIARIELLO MARIA ANNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BICE ANTONELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 303/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto CTD ALTRO R.G.N.24164/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 22 gennaio 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da Maria Anna Maciariello nei confronti del l’ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito, danno quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a motivo delle numerose proroghe dell’originaria durata dell’impiego a termine dell’istante; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Maciariello; - che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; - che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr.

Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudizi