Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Trenord Srl, failed to request a decision on the settlement proposal submitted by the respondent, Amicarella Giovanni, within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25580/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FRANCESCO SFORZA, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE ADRIANA (CLBDRN53A64A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMICARELLA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MONFORTE, 39, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P), QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.683/2023 depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così