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Decreto — n. 18523/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the National Pension Fund for accountants and experts.

Numero d'incarto Decreto — n. 18523/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally adhered to a proposed settlement. The National Pension Fund for Accountants and Experts had offered a compromise, to which the appellant agreed within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without any further decision on costs or merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party adheres to a proposed settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished without further ruling.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposed settlement extinction of proceedings cassation procedure adhesion to compromise preavviso in materia di assicurazioni sociali apprezzamento anticipato delle prove durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
372 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata l’11 maggio 2022, nella causa iscritta al numero di RG 31 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 27542-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro CABASSI ANTONIO intimato avverso la sentenza n. 372 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata l’11 maggio 2022, nella causa iscritta al numero di RG 31 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in causa;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Roma,