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Sentenza — n. 18490/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee appeal regarding disciplinary dismissal based on user reports used as atypical evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18490/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Laura Cognigni's appeal against her disciplinary dismissal by the Ancona Health Authority. Cognigni argued that the lower court improperly relied on user reports without contradicting her, violating procedural guarantees. The court held that these atypical evidence items were properly integrated into a broader evidentiary framework and thus validly supported the dismissal decision.

Regesto Legislator

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Art. 115, comma 1, 116, 257 c.p.c.; Art. 103 bis disp. att. 24 e 111 Cost.: The use of atypical evidence is not prohibited by law, and such evidence regularly acquired and subjected to contradiction is prudently appreciable by the judge in the exercise of the general duty of motivation.

Parole chiave

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public employment dismissal disciplinary sanction atypical evidence contradictory procedure user reports procedural guarantees Supreme Court review sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 115, comma 1, 116, 257 c.p.c.
Art. 103 bis disp. att. 24 e 111 Cost.
D.P.R. n. 62/2013
Art. 87 disp. att. c.p.c.
9507/2023) e che le stesse regolarmente acquisite al processo –ed in tal modo sottoposte al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) sono prudentemente apprezzabili dal giudice, nell’esercizio del generale dovere di cui all’art.
art. 87 disp. att. c.p
9507/2023) e che le stesse regolarmente acquisite al processo –ed in tal modo sottoposte al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) sono prudentemente apprezzabili dal giudice, nell’esercizio del generale dovere di cui all’art.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass n. 9507/2023
- Che il motivo si rivela infondato atteso che, fermo restando che l’utilizzo delle prove atipiche non è vietato dalla legge processuale (cfr., da ultimo, Cass n. 9507/2023) e che le stesse regolarmente acquisite al processo –ed in tal modo sottoposte al contraddittorio (art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19693-2023 proposto da: COGNIGNI LAURA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELA SPLENDIANI; -ricorrente - contro A.S.T. AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA (già A.S.U.R. MARCHE-AREA VASTA N. 3) -Gestione Liquidatoria ex ASUR Marche, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ANGELO BORRELLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2023 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 43/2023;

Oggetto LICENZIAMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19693/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MICHELA SPLENDIANI; udito l'Avvocato ANGELO BORRELLI. FATTI DI CAUSA - Con sentenza dell’11 maggio 2023, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata, rigettava la domanda proposta da Laura Cognigni nei confronti dell’A.S.T. - Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, (già ASUR Marche- Area Vasta n. 3), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per essere stata segnalata dagli utenti della U.O.S.D. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche, cui era addetta, come l’impiegata cui gli stessi avevano versato direttamente l’importo relativo al rilascio della copia su supporto informatico dell’esito di esami diagnostici. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di poter valorizzare quali prove atipiche nell’ambito del complessivo quadro probatorio le dichiarazioni rilasciate dagli utenti così da ritenere il fatto - illecito alla luce del d.P.R. n. 62/2013 –Regolamento renate codice di comportamento dei dipendenti pubblici – addebitabile alla Cognigni, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con conseguente proporzionalità della sanzione comminata. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cognigni, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la AST di Ancona. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. - La ricorrente ha poi depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 116 e 257 bisc.p.c. e 103 bis disp. att. 24 e 111 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dato dall’essere state le segnalazioni degli utenti assunte a riferimento nel procedimento disciplinare e valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della prova, acquisite in assenza di contradditorio con la ricorrente, imputa alla Corte territoriale di aver insufficientemente motivato l’essersi avvalsa per l’accertamento del factum probandumdi sole prove atipiche sia rispetto alle fonti di convincimento sia rispetto al modo in cui tali sono state formate ed acquisite in giudizio. - Che il motivo si rivela infondato atteso che, fermo restando che l’utilizzo delle prove atipiche non è vietato dalla legge processuale (cfr., da ultimo, Cass n. 9507/2023) e che le stesse regolarmente acquisite al processo –ed in tal modo sottoposte al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) sono prudentemente apprezzabili dal giudice, nell’esercizio del generale dovere di cui all’art. 116 c.p.c., la Corte territoriale, lungi dal valersi, ai fini dell’accertamento del factum probandum, delle sole prove atipiche, ha dato rilievo alle stesse nell’ambito di un più ampio quadro probatorio, la cui consistenza, non posta in dubbio dalla ricorrente, legittima di per sé l’assunzione delle prove atipiche a fondamento della decisione - Il ricorso va, dunque, dichiarato rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. C