Italian Supreme Court dismisses workers' appeal on false labor subcontracting claims due to lack of evidence and improper legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the workers' appeal inadmissible, rejecting their challenge to a lower court's finding of a legitimate service contract. The court held that the appellants' arguments regarding alleged fictitious labor interposition were merely requests to re-evaluate factual evidence, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that the lower court correctly assessed the evidence and applied the law without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 5: Censures alleging violation or false application of law are inadmissible if they merely request a re-evaluation of factual findings, as such matters belong exclusively to the court of first instance and merit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13666-2022 proposto da: LAMINARCA MARCO, LOMBARDO COSIMO, MESSINA RAFFAELE, PEZZELLA ANTONIO, SALOMONE ALESSANDRO, PIACENTILE ANTONIO, SANNINO ANIELLO, SCOGNAMIGLIO RAFFAELE, SCRIVO GIUSEPPE, TOPPUTO ALFONSO, ZEVOLINI NUNZIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; -ricorrenti - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EDOARDO JENNER N. 49 presso lo studio dell'avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro Oggetto Appalto di servizi R.G.N.13666/2022 Cron.
Rep. Ud.09/04/2024 CC TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EDOARDO JENNER N. 49 presso lo studio dell'avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro SOGAF S.R.L. in fallimento; -intimata - avverso la sentenza n. 5130/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 2783/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. c on sentenza n. 5130/2021 la Corte di Appello di Napoli ha respinto i gravami riuniti interposti dai lavoratori in epigrafe (e altri) nei confronti di Trenitalia, RFI e del Fallimento SOGAF s.r.l. avverso la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, rigettando le domande dei lavoratori, ha ritenuto la sussistenza di un appalto lecito di servizi tra Trenitalia e l’appaltatrice SOGAF;
2. l a Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova decisivi a sostegno dell'esistenza della dedotta interposizione fittizia o illecita di manodopera nell’appalto di manutenzione e pulizia dei vagoni ferroviari presso l’impianto ferroviario di Marcianise cui erano addetti gli appellanti, dipendenti SOGAF, tenuto conto di tutte le circostanze concrete dell’appalto;3. per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso le società Trenitalia e RFI (quest’ultima eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva);al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1.i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c. n.
3) dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, dell’art. 29 del d.lgs n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del medesimo d.lgs., in relazione all’ingerenza della committente Trenitalia, nonché per messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. n. 5), in relazione alla valutazione di elementi di prova; 2.il ricorso è inammissibile; 3.come già scrutinato da questa Corte in fattispecie aventi ad oggetto il medesimo appalto (Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 10534 del 2020, Cass. nn. 10871 e 37721 del 2021, Cass. nn. 4208, 14649, 30711, 35393, 35395, del 2022, cui il Collegio intende dare continuità e le cui motivazioni si richiamano), la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha correttamente proceduto all'esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti; 4.la Corte territoriale ha accertato che la società appaltatrice esercitava il potere direttivo, organizzativo e disciplinare ed ha escluso che Trenitalia esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, con ciò uniformandosi alle statuizioni affermate da questa Corte (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n. 1369 del 1960), secondo le quali, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass.n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021); 5.le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l’inammissibilità di censure che sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (cfr.
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);6.inoltre, come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.
Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 26307 del 2014); 7.nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alle modalità di svolgimento dell’appalto) non consentita in questa sede di legittimità, in considerazione del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censure a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.(ara art. 360, n. 4) , essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto;
8. in conclusione, assorbita la questione della legittimazione passiva di RFI, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite (liquidate complessivamenteper i ricorrenti , e in favore di ciascuna parte, come da dispositivo) seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ.; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello