Court dismisses appeal confirming that tax withholding remains due on pension arrears even when offset against employer debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Sergio Percoco's appeal against a second-instance judgment that upheld Inarcassa's opposition to a money judgment. Percoco argued that tax withholdings were not due because the pension arrears were offset against Inarcassa's unpaid contributions rather than paid. The court ruled that even in improper offsetting scenarios, the tax withholding agent must remit taxes on the amounts involved to satisfy the creditor's debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 DPR n. 917/86; Art. 23 DPR n. 600/73: In cases of improper offsetting where debts stem from a single relationship, the tax withholding agent remains obligated to remit withholding taxes on the amounts subject to offset, as this constitutes a satisfaction of the creditor's debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21730-2018 proposto da: PERCOCO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 37, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SCANDURRA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5372/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 809/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Contributi Inarcassa R.G.N.21730/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Inarcassa avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Percoco Sergio per mancato pagamento di ratei pensionisticidi vecchiaia. Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte,sulla base della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che il credito azionato in via ingiuntiva fosse stato oggetto di totale compensazione con controcrediti di Inarcassa per contributi non pagati e somme aggiuntive .
Nell’operazione di compensazione atecnica si doveva altresì considerare che il credito per ratei pensionistici doveva essere depurato dalle somme dovute da Inarcassa al fisco quale sostituto d’imposta. Avverso la sentenza Percoco Sergio ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Inarcassa resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Percoco Sergio deduce falsa applicazione dell’art.1 d.P.R. n.917/86, in quanto il proprio credito per rateo pensionistico non era mai stato pagato da Inarcassa e quindi le ritenute fiscali non erano dovute dal sostituto d’imposta Con il secondo motivo di ricorso, Percoco Sergio deduce violazione degli artt.1, 19, 21, 47 d.P.R. n.917/86 e dell’art.23 d.P.R. n.600/73, ribadendo che il sostituto d’imposta non è tenuto a versare le ritenute fiscali ove la somma non sia stata mai pagata perché oggetto di “arbitraria” compensazione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono infondati. La Corte d’appello ha ritenuto che in caso di compensazione “atecnica”, nella quale cioè le contrapposte ragioni di debito e credito derivino da un unico rapporto, Inarcassa dovesse versare le ritenute fiscali sui ratei di pensione di vecchiaia quale sostituto d’imposta. I motivi di ricorso confutano tale obbligo di versamento del sostituto d’imposta in quanto la somma imponibile non fu mai materialmente pagata ma compensata. Questa Corte (Cass.6537/95) ha avuto modo di precisare che, in caso di compensazione impropria, come nel caso di specie, ovvero nel caso in cui non vi siano rapporti obbligatori autonomi a monte dei contrapposti crediti e debiti ma questi originano da un unico rapporto obbligatorio, il credito per retribuzioni – lo stesso deve dirsi per il credito pensionistico – deve essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto conteggio compensativo.
Una volta operata la compensazione impropria, il sostituto d’imposta conserva però l’obbligo di versare le ritenute d’imposta sulle somme oggetto di compensazione. In particolare, si è detto che il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito del sostituto d’imposta verso il Fisco per le somme portate in compensazione. S’intende dunque che la ritenuta è dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma fatte oggetto di compensazione impropria con altri controcrediti. Il che è del resto conforme alla natura della compensazione, quale mezzo estintivo dell’obbligazione e carattere satisfattivo (Cass.14861/01), ovveroche realizza , al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente