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Ordinanza — n. 18389/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil sanctions against Inarcassa dismissed; new reliance defense inadmissible in retrial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18389/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the civil sanctions claim against Inarcassa, upholding the Second Instance Court's rejection of the engineer's request to declare no contributory debt. The engineer argued that his conduct was blameless based on a prior Supreme Court precedent regarding technical activities, but the retrial court correctly ignored this new defense. The Court ruled the appeal inadmissible because the reliance argument was raised for the first time in the retrial without proper procedural foundation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: A defense based on a change in case law or a new reliance interest raised for the first time in a retrial is inadmissible if the facts were not previously discussed or constitute a new fact precluded by the closed nature of the retrial.

Parole chiave

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retrial proceedings new fact preclusion reliance interest defense civil sanctions procedural inadmissibility contributory debt technical activities contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 1347/16
Corte Costituzionale n. 55/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27138-2018 proposto da: MARINELLI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO NICOLODI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2817/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 1457/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Sanzioni civili Inarcassa R.G.N.27138/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC In sede di giudizio di rinvio seguito a pronuncia di cassazione resa da questa Corte (Cass.1347/16), la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda dell’ingegnere Marinelli Sandro volta a far dichiarare che non sussisteva alcun suo debito contributivo nei confronti di Inarcassa per gli anni dal 2000 al 2005 e che dunque nemmeno erano dovute le sanzioni per omissione contributiva e per mancata comunicazione ad Inarcassa dei redditi percepiti nei predetti anni.

Riteneva la Corte d’appello che l’ingegnere, sebbene non iscritto alla Cassa in quanto dipendente del Ministero degli Interni, fossecomunque tenuto a versare alla cassa di categoria il contributo integrativo avendo svolto attività – consulenze tecniche, attività seminariali, attività pubblicistica – implicanti conoscenze tecniche ingegneristiche. Avverso la sentenza, ricorre Marinelli Sandro per tre motivi, illustrati da memoria. Inarcassa resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Marinelli Sandro deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione di non debenza delle sanzioni. Con il secondo motivo di ricorso, Marinelli Sandro deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che il contegno del ricorrente era incolpevole e fondato sul legittimo affidamento indotto dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui le attività che richiedevano conoscenze tecniche ingegneristiche non imponevano il pagamento del contributo integrativo.

Con il terzo motivo di ricorso, Marinelli Sandro deduce violazione o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non contestato da parte del ricorrente l’importo delle sanzioni. Il primo motivo è infondato. La Corte non ha omesso di decidere sull’eccezione di non debenza delle sanzioni. L’eccezione è stata invece respinta in modo espresso, avendo la Corte accolto la riconvenzionale di Inarcassa anche per l’importo delle sanzioni, ritenuto non contestato dal ricorrente. Quando all’obbligo motivazionale, esso è stato assolto laddove la sentenza spiega le ragioni dell’obbligo di pagamento del contributo integrativo, che sono valse anche per fondare l’obbligazione accessoria delle sanzioni.

Il secondo motivo è inammissibile. Va premesso che non incide sul ricorso la sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024, relativa alle sanzioni civili da versare all’Inps per l’iscrizione alla Gestione separata, poiché qui si discute di sanzioni da pagare ad Inarcassa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il motivo avrebbe dovuto allegare quando e in quale modo il fatto decisivo fu sottoposto al contraddittorio delle parti nei gradi di merito e fu fatto oggetto di discussione. Il motivo si limita a dire che nel giudizio di rinvio fu sollevata la questione dell’affidamento incolpevole, senza però precisare puntualmente in che termini e in quale atto la questione fu davvero sollevata.

Si aggiunge che, se davvero il fatto fu dedotto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio, trattavasi di fatto nuovo e quindi precluso, attesa la natura chiusa del giudizio di rinvio. Correttamente, quindi la Corte d’appello non lo prese in considerazione. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Non viene riportato in modo compiuto e specifico il contenuto della memoria di costituzione in riassunzione, solo prodotta, da cui risulterebbe la precisa contestazione nei gradi di merito non solo dell’andella pretesa sanzionatoria, ma anche del