Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18293/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on labor dispute, upholding appellate court's partial reform of judgment regarding wage claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18293/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Liborio Daniele Di Giovanni against a partial reform of a first-instance judgment in his favor. The appellate court had reduced the awarded amount by calculating the employee's prior debt to a previous employer against payments made by the current employer. The court held that the appeal, which challenged only the factual assessment of the debt calculation, reopened the entire issue for re-examination, thereby invalidating the claim of violation of procedural principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 416 c.p.c.: An appeal motivated by a single element of the lower court's fact-norm-effect sequence reopens the entire issue, preventing the cassation court from ruling on isolated procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor dispute partial reform debt calculation procedural violation appellate review wage claims cassation dismissal indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Da ciò discende l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre disposizioni processuali.
Art. 416 c.p.c.
Neppure vi è spazio per dire integrata la violazione del principio di non contestazione, a cui si fa cenno nel corpo del motivo, atteso che l'onere di contestazione previsto dall’art. 416 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.
Art. 2697 c.c.
25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, così come infondato è l’assunto di violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione degli oneri probatori.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello esteso la propria indagine su punti della sentenza di primo grado non investiti da alcuna specifica censura con i motivi di appello e sui quali, pertanto, doveva ritenersi formato il giudicato interno.
art. 1993 c.c
art. 115 c.p
4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2697 c.c
25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, così come infondato è l’assunto di violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
Da ciò discende l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12202 del 2017
Cass. n. 2217 del 2016
Cass. n. 16853 del 2018
Cass. n. 21421 del 2014
Cass. n. 21421 del 2014; n.
Cass. n. 17109 del 2009
Cass. n. 11108 del 2007
concerne le sole allegazioni in punto di fatto, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio oppure valutazioni giuridiche (Cass. n. 11108 del 2007; n.
Cass. n. 6606 del 2016
Cass., S.U. n. 20867 del 2020
Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.
Cass. n. 11892 del 2016
20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.
Cass. n. 25216 del 2014
25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, così come infondato è l’assunto di violazione dell’art.
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14780-2020 proposto da: DI GIOVANNI LIBORIO DANIELE, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato EDOARDO BONASERA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro GRANDI VACANZE S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello della società Grandi Vacanze s.r.l. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo emesso Oggetto Differenze retributive R.G.N.14780/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 CC su ricorso di Liborio Daniele Di Giovanni per l’importo di euro 14.821,65, ha condannato la società al pagamento, in favore del Di Giovanni, della minor somma di euro 10.182,36, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha premesso che il Di Giovanni, dipendente della Grandi Vacanze s.r.l. fino al 15.10.2014, aveva agito in via monitoria nei confronti della stessa per un credito di euro 14.821,65, di cui euro 14.654,00 risultanti da assegno emessodalla società il 7.5.2012, a garanzia di crediti maturati dal lavoratore nei confronti di Giuseppe Messina, titolare della ditta individuale Hotel Helios, alle cui dipendenze il Di Giovanni aveva lavorato fino al 6.3.2012 e alla quale la Grandi Vacanze s.r.l. era succeduta. Ha accertato che la società aveva eseguito pagamenti (con assegni circolari) nei confronti del Di Giovanni per l’importo di euro 45.831,03; che secondo le stesse deduzioni della società l’importo di euro 14.654,00, portato dall’assegno, comprendeva il residuo credito di euro 12.258,88 maturato dal lavoratore nei confronti del precedente datore Hotel Helios (credito originariamente di euro 22.073,93, ma pagato dalla stessa Helios nel corso del rapporto di lavoro nella misura di euro 9.815,05) nonché l’importo di euro 1.221,88 per la mensilità di marzo 2012 e di euro 1.173,24 per la mensilità di aprile 2012, dovute da Grandi Vacanze s.r.l.

Ha ritenuto che, considerato pari ad euro 12.258,88 il credito residuo verso la Helios al 7.5.2012 e pari ad euro 43.586,86 l’importo dovuto complessivamente da Grandi Vacanze nel corso del rapporto (la cui somma risulta pari ad euro 55.845,74 – che diventa euro 65.660,79 se si aggiungono i 9.815,05 inclusi nel calcolo del ctu) e detratto l’importo di euro 45.831,03 versati con assegni circolari al dipendente, residuava la differenza di euro 10.014,71 per cui la società era ancora debitrice nei confronti del Di Giovanni. A tale somma andavano aggiunti euro 167,65 per rimborso spese di protesto, giungendosi all’importo finale di euro 10.182,36.

3. Avverso tale sentenza Liborio Daniele Di Giovanni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Grandi Vacanze s.r.l. non ha svolto difese.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con lil primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 112, 324, 434, 342 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello esteso la propria indagine su punti della sentenza di primo grado non investiti da alcuna specifica censura con i motivi di appello e sui quali, pertanto, doveva ritenersi formato il giudicato interno.

6. Il ricorrente premette che il c.t.u. aveva quantificato in euro 22.073,93 il suo credito nei confronti della Helios e su tale importo si era basata la decisione di primo grado. Assume che la Corte d’appello ha errato nel rettificare l’importo del citato credito (in euro 12.258,88), sul presupposto dell’avvenuto pagamento di euro 9.815,00, in quanto non era stato articolato alcun motivo di appello sul punto da parte della società; quest’ultima si era limitata a contestare la mancata applicazione dei criteri legali in materia di imputazione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1993 c.c., come emerge dal ricorso in appello (trascritto nei suoi passaggi essenziali alle pagine 11 e 12 del ricorso per cassazione). Si era quindi formato il giudicato interno sull’importo del credito residuo del lavoratore come stabilito dal tribunale e pari ad euro 19.829,76 (risultante dall’importo di euro 65.660,79 calcolato dal c.t.u., detratta la somma di euro 45.831,03 già versata al Di Giovanni).

7. Con il secondo motivo è dedotta, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello fondato la decisione sull’esistenza di deduzioni di cui al ricorso in opposizione proposto dalla società considerate erroneamente non contestate e per avere, sulla base di tale errata convinzione, sbagliato nella nuova quantificazione del credito maturato complessivamente dal Di Giovanni per spettanze retributive quantificate in euro 10.182,36.

8. Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver definito “incontestate” (v. sentenza, p. 6, secondo cpv.) le deduzioni di cui al ricorso in opposizione della società sulle voci che componevano l’importo di euro 14.654,00 portato dall’assegno. Trascrive (a p. 14 del ricorso per cassazione) i passaggi della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, contenenti la puntuale e specifica contestazione delle affermazioni di controparte nel senso che l’assegno di euro 14.625,00 era stato in realtà consegnato “in pagamento del parziale residuo delle spettanze maturate fino alla data del 6 marzo 2012 e al netto del TFR maturato…mentre lo stesso lavorava alle dipendenze della ditta individuale Hotel Helios”.

Sostiene che la Corte avrebbe dovuto determinare l’importo residuo del credito del lavoratore verso l’Hotel Helios in euro 14.654,00, cioè nella somma portata dall’assegno in esame, anziché in euro 12.258,88; così giungendo a quantificare il credito residuo complessivamente maturato dal predetto verso la società in euro 12.409,83 (risultante dalla somma di euro 14.654,00 ed euro 43.586,86 e successiva detrazione di euro 45.831,03), cui andava aggiunto l’importo di euro 167,65 a titolo di rimborso spese di protesto, per un importo finale di euro 12.577,48.

9. Sul primo motivo di ricorso, deve escludersi la violazione dell’art. 2909 c.c. atteso che “Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass. n. 12202 del 2017; n. 2217 del 2016; n. 16853 del 2018).

10. Da ciò discende l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre disposizioni processuali.

11. Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento, atteso che l’interpretazione degli atti processuali dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, eccetto che nei casi, nella specie non ricorrenti, in cui si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e alla interpretazione degli atti (v.

Cass. n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009). Neppure vi è spazio per dire integrata la violazione del principio di non contestazione, a cui si fa cenno nel corpo del motivo, atteso che l'onere di contestazione previsto dall’art. 416 c.p.c. concerne le sole allegazioni in punto di fatto, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio oppure valutazioni giuridiche (Cass. n. 11108 del 2007; n. 6606 del 2016), come nella specie l’imputazione dei pagamenti.

12. Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, così come infondato è l’assunto di violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione degli oneri probatori. Nessuna di queste anomalie è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è, in sostanza, dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura che non può avere accesso in questa sede di legittimità.

13. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

14. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.

15. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo