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Ordinanza — n. 18292/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against inadmissibility of social security contribution regularization claim due to mixed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's request to revoke the lower court's decision on social security regularization. The applicant argued for factual errors and violations of fundamental rights, but the court determined these claims constituted errors of judgment rather than factual errors. Consequently, the court upheld the original ruling that the appeal lacked admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 391-quater c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal for revocation based on alleged factual errors is inadmissible if the errors concern points already decided or constitute errors of judgment regarding the evaluation of evidence.

Parole chiave

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appeal for revocation errors of judgment social security regularization inadmissibility of appeal mixed grounds of appeal factual errors procedural code revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 391-quater c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5326/23
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18799-2023 proposto da: CICORELLA LUIGIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OSCAR LOJODICE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 7343/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 17718/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto revocazione R.G.N.18799/2023 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC RILEVATO CHE Con ordinanza n.7343/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Cicorella Luigia avverso sentenza d’appello che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’Inps avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano. Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei.

La censura per violazione dell’art.115 c.p.c. atteneva alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello e dunque era inammissibile. Infine, la disponibilità manifestata dall’Inps ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’Inps. Avverso l’ordinanza ricorre per revocazione Cicorella Luigia, proponendo due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Cicorella Luigia deduce erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali e alla lettura degli atti processuali e delle sentenze di meritodei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c.

Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Comune. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato con il Comune di Conversano. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione.

I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione. Si aggiunge, aldi là dell’assemblamento che presenta il motivo, ritrascrivendo larghi passi degli atti precedenti, che gli argomenti in esso contenutinon deducono errori di fatto,ma errori di giudizio compiuti. Invero, costituisce errore di giudizio quell o che vert e sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.

Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23). Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391-quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanzaqui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.

Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presupposti