Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18096/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify procedural errors and misapplication of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay costs. The lower court had dismissed the workers' claims for an indefinite-term employment relationship based on procedural nullities of the initial lawsuits. The appellants argued for violations of procedural principles and omitted examination of a decisive fact regarding a fraudulent contract, but the Court found these grievances improperly mixed substantive and procedural claims without specific identification of the statutory error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the grievance fails to distinctly identify the specific procedural error under Art. 360 c.p.c. or when the lower court's decision is purely procedural, rendering a claim of omitted examination of decisive facts inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal error in procedendo error in iudicando procedural nullity omitted examination facts specificity grievance mixed substantive procedural affezione durante il servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
99 c.p.c., 112 c.p.c., 113 c.p.c., 2094 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
99 c.p.c., 112 c.p.c., 113 c.p.c., 2094 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 414 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 99 c.p
art. 360 c.p
5 dell’art. 360 c.p.c., peraltro richiamato nel motivo senza alcun rispetto dei canoni posti all’interpretazione della disposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn.
art. 414 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014
Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013
anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf.
Cass. n. 14317 del 2016
Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v.
Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017
Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass.
Cass. n. 3141 del 2019
16990 del 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass.
Cass. n. 13657 del 2019
3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass.
Cass. n. 18558 del 2019
13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass.
Cass. n. 18560 del 2019
18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; Cass.
Cass. n. 36881 del 2021
18560 del 2019; Cass. n. 36881 del 2021); 2.2.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014
Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7123-2023proposto da: BASILE GIUSEPPE, CAMMAROTA RAFFAELE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO CAROZZA; -ricorrenti - contro VILLA DEI FIORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURRA'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4053/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 3104/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Lavoro privato R.G.N.7123/2023 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato la nullità dei ricorsi, riuniti in primo grado, proposti da Basile Giuseppe e Cammarota Raffaele nei confronti di Villa dei Fiori S.r.l. volto a far dichiarare sorto, sin dal 2001, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta; 2.la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha avallato il giudizio di nullità degli atti introduttivi espresso dal Tribunale, concludendo, all’esito di un articolato percorso argomentativo, che “è di immediata evidenza come le descritte plurime e confuse deduzioni, non riportate ad unità in ricorso, e le evidenti lacune non consentano di comprendere quali – tra i plurimi dedotti –siano i fatti costitutivi del diritto azionato”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1.col primo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 112 c.p.c., 113 c.p.c., 2094 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata, concludendo che la stessa “risulta viziata dalla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa rispetto a quella formalmente proposta e dal travisamento del contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio”; 1.2.con il secondo motivo si denuncia:

“omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel rapporto tra Villa dei Fiori Srl e Onlus San Leonardo avente lo scopo di porre in essere un contratto in frode alla legge perché elusivo dei diritti di carattere retributivo e contributivo dei ricorrenti per aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con Villa dei Fiori e non un rapporto di volontariato con la Onlus San Leonardo (art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.)”; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1. il primo mezzo di gravame, infatti, oltre a non riportare i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio di cui è stata dichiarata la nullità, in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione, non prospetta la censura nelle forme prescritte dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., come error in procedendo che determina la nullità della sentenza o del procedimento, ma piuttosto evocando l’error in iudicando, in una indebita commistione tra violazioni di norme sostanziali e processuali che non coglie neanche il parametro normativo di riferimento rappresentato dall’art. 414 c.p.c.; come noto è inammissibile il motivo che contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum(Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; Cass. n. 36881 del 2021); 2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta un omesso esame di fatto decisivo, quando la Corte territoriale ha risolto la lite con una pronuncia di natura processuale, senza entrare nel merito della vicenda, che sola giustificherebbe l’evocazione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., peraltro richiamato nel motivo senza alcun rispetto dei canoni posti all’interpretazione della disposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del