Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18085/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 18085/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the INPS failed to request a decision within the statutory 40-day period. The INPS argued for the appeal's continuation, but the court found no objection raised by the deadline. Consequently, the proceedings were terminated under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed renunciation statutory time limit extinction of proceedings cassation appeal failure to act anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, in relazione alla parte controricorrente, che vanno compensate poiché i principi della Corte si sono consolidati successivamente al ricorso;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19089/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -ricorrente- contro FANTONE DAVIDE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCATO MONICA (RCCMNC66E62E472L) -controricorrente- nonchè contro AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE LATINA n.2736/2019 depositata il 27/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, in relazione alla parte controricorrente, che vanno compensate poiché i principi della Corte si sono consolidati successivamente al ricorso;

Ritenuto che nulla deve statuirsi in relazione alla parte rimasta intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione delle spese del procedi