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Ordinanza — n. 18075/2024 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal on dismissal of main claim, upholding constitutional challenge to 'manifest' insolvency clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the main appeal by SDL Centro Studi S.r.l. while accepting the incidental appeal filed by the employee, Enrico Vivan. The lower court had applied Article 18, paragraph 5 of Law 300/1970, requiring proof of 'manifest' non-existence of the dismissal grounds. The Court ruled that the constitutional challenge to the word 'manifest' was valid, rendering the stricter requirement ineffective. Consequently, the sentence was quashed and remanded for a new trial where only the simple non-existence of facts needs to be proven.

Regesto Legislator

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Art. 18, seventh comma, second paragraph, Law n. 300/1970; Art. 18, fourth comma, Law n. 300/1970: The constitutional challenge to the term 'manifest' in the provision regarding objective dismissal grounds renders the requirement of 'manifest non-existence' ineffective, allowing the court to apply the attenuated reinstatement remedy upon simple non-existence of facts.

Parole chiave

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Labor Law Dismissal Grounds Manifest Non-Existence Constitutional Challenge Reinstatement Remedy Article 18 Law 300 Remand for Trial integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 18, seventh comma, second paragraph, Law n. 300/1970
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Vivan lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata ex art. 18 co. 4 e 7 St. lav.
Art. 18, fourth comma, Law n. 300/1970
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Vivan lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata ex art. 18 co. 4 e 7 St. lav.
Art. 1, comma 42, letter b), Law n. 92/2012
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 116 cpc riguardo al principio del prudente apprezzamento, in relazione all’art.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Con il secondo motivo si obietta la violazione dell’art. 132 co.
art. 3 legge n. 604/1966
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 59 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3837-2021 proposto da: SDL CENTRO STUDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI LAURO; -ricorrente principale - contro VIVAN ENRICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO GALEONE, SIMONE MANNONE, RICCARDO NASTASI; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 231/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/11/2020 R.G.N. 164/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Licenziamento legge n. 92 del R.G.N.3837/2021 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Brescia, con la pronuncia n. 176 del 2020, ha accolto la domanda proposta da Enrico Vivan nei confronti di SDL Centro Studi srl diretta al riconoscimento di un rapporto di natura subordinata da marzo 2013 a settembre 2016 quale coordinatore del servizio di contabilità dinamica e dei prodotti ad esso collegati, mentre ha respinto quella diretta all’accertamento della illegittimità del recesso, per giustificato motivo oggettivo, ritenendo effettiva e non pretestuosa, in base alle stesse ammissioni del lavoratore, la soppressione del suddetto servizio.

2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 231/2020, ha confermato la statuizione sulla natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti mentre ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato con comunicazione del 30.9.2018, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla medesima data e condannando la SDL Centro Studi srl al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che, dall’esame delle risultanze istruttorie, erano emersi gli elementi per qualificare come subordinato il rapporto di lavoro svolto dal Vivan e che la mera ammissione della scarsa redditività del servizio cui era addetto il lavoratore, in assenza di altri elementi, non poteva integrare la prova della effettiva cessazione del servizio medesimo tale da giustificare il recesso; quanto alla tutela, hanno ritenuto applicabile quella prevista dall’art. 18 co. 5 legge n. 300/1970 non vertendosi in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione SDL Centro Studi srl affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso, presentando altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, Enrico Vivan.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 116 cpc riguardo al principio del prudente apprezzamento, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, contestando ai giudici di secondo grado un insufficiente e non prudente apprezzamento delle risultanze probatorie che aveva contribuito alla formazione del convincimento del giudice ai fini della decisione sulla natura del rapporto intercorso, con particolare riferimento alla ampiezza del vaglio giudiziale che aveva interessato le prove assunte.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli articoli 437, 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto necessitante di prova il giustificato motivo di recesso consistente nella pacificamente ammessa perdita (e conseguente cessazione) del settore gestito dal ricorrente e per non avere rilevato d’ufficio la tardività della relativa nuova contestazione formulata, per la prima volta, solo in sede di appello.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Vivan lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata ex art. 18 co. 4 e 7 St. lav.

5. Con il secondo motivo si obietta la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, per nullità della motivazione nella parte in cui è stata disposta l’applicazione della tutela meramente indennitaria di cui al quinto comma dell’art.18 legge n. 300/1970.

6. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 e dell’art. 18 co. 4, 5 e 7 legge n. 300/1970, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

7. I due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati.

8. Le censure formulate, infatti, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che è giuntaalla conclusione che era sussistente il vincolo di subordinazione nel rapporto intercorso tra le parti e che non era stata fornita la prova della effettiva cessazione del servizio (contabilità dinamica) cui era addetto il Vivian.

9. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n. 20867/2020;

Cass. n. 16016/2021): ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame in quanto vi è stata, da parte della Corte distrettuale, unicamente una valutazione delle risultanze probatorie.

10. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).11. Quanto, infine, alla questione delle tardive contestazioni, asseritamente avanzate per la prima volta solo in sede di gravame in violazione dell’art. 437 cpc, deve rilevarsi l’inammissibilità per difetto di specificità della doglianza in quanto articolata in modo estremamente generico (cfr. pag. 14, 3° cpv, del ricorso principale).

12. I tre motivi del ricorso incidentale, anche essi da scrutinare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece fondati.

13. Nelle more del giudizio, infatti, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 125 del 2022 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riformadel mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta», ha in sostanza reso ininfluente ogni problematica sulla necessità, da parte dei giudici di merito, di delineare e, conseguentemente, di motivare sul concetto di“manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento, essendo ormai sufficiente, per disporre la tutela reintegratoria attenuata, relativamente -nel caso di specie-alla posizione lavorativa del Vivian, l’accertamento sulla semplice insussistenza del fatto e non anche su una inesistenza “prima facie” dei presupposti di legittimità del recesso tali da renderlo pretestuoso.

14. Va, inoltre, ribadito che superata, sempre dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 59 del 2021), è anche l’altra questione circa la facoltà (e non l’obbligo) del giudice di applicare la tutela reintegratoria in luogo di quella offerta dall’art. 18 co. 5 legge n. 300/1970, essendo stata dichiarata anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accertava la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere rigettato mentre, in accoglimento del ricorso incidentale, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, limitatamente alla posizione della ricorrente principale, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contrib