Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18064/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdiction regulation due to loss of interest after the suspending judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18064/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the jurisdiction regulation inadmissible because the suspending judgment in the underlying labor dispute had become final and irrevocable. The applicant argued that the suspension violated procedural rules regarding summary proceedings and the necessity of logical prejudice between cases. The court ruled that once the prerequisite judgment becomes res judicata, the interest to challenge the suspension ceases to exist, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 295 c.p.c.; Art. 34 c.p.c.: When a judgment suspending proceedings becomes final and irrevocable before the Court of Cassation decides on a jurisdiction regulation, the interest to act disappears, rendering the appeal inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of proceedings loss of interest res judicata jurisdiction regulation inadmissibility labor dispute procedural prejudice reinserimento professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 295 c.p.c.
605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g.
Art. 34 c.p.c.
e dell’art. 34 c.p.c., per avere il tribunale disposto la sospensione della causa di impugnazione del licenziamento pur in assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e, comunque, in violazione dell'obbligo di decidere incidenter tantum;
Art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012
in relazione all’art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt.
Artt. 24 e 111 Cost.
1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt. 24 e 111 Cost., per inapplicabilità dell’istituto di sospensione del giudizio nel procedimento instaurato con il rito cd.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art.
art. 295 c.p
605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g.
art. 42 c.p
avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., formulando tre motivi di impugnazione;
art. 47 c.p
ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; la società Turchi Cesare s.r.l.
art. 380 ter c.p
all’esito dell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento allo scopo di acquisire le conclusioni del pubblico ministero; questi ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.
art. 702 bis c.p
con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14124 del 2023
Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383
228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 25204- 2020 proposto da: BULGARELLI DANNY, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA TIMELLINI; -ricorrente - contro FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO PERRUCCI, STEFANIA MALAGODI; -resistente - nonchécontro TURCHI CESARE S.R.L. IN FALLIMENTO; -intimata - Oggetto Sospensione del processo R.G.N.25204/2020 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, del 04/09/2020 R.G.N. 605/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 e del 23/4/2024 dal la Consiglier a CARLA PONTERIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che:

1. con ordinanza pronunciata il 4.9.2020 nel procedimento r.g. n. 605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g. n. 637/2019;

2. il tribunale ha premesso che nel proc. n. 605/2019, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 48 e ss. della legge 92 del 2012, Danny Bulgarelli ha impugnato il licenziamento intimatogli il 30.10.2018 dalla società Turchi Cesare s.r.l. in fallimento, chiedendodi dichiarare nullo o, in subordine, illegittimo l’atto di recesso e di condannare la citata società e, per essa, il Frantoio Fondovalle s.r.l., a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oppure, in subordine, comma 4, o ancora commi 5 e 7, legge 92 del 2012;

3. ha dato atto che tra le stesse parti e dinanzi al medesimo tribunale, pende il proc. n. 637/2019 con cui il Bulgarelli ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori ed ha chiesto di accertare, nei confronti della società Turchi Cesare s.r.l. in fallimento, del Frantoio Fondovalle s.r.l. e dell’Inps, il diritto alla qualifica di quadro dal settembre 2009 e di dirigente dal marzo 2010, con condanna delle controparti a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing;4. il tribunale ha ritenuto che “l'accertamento delle effettive mansioni e della effettiva qualifica ricoperta dal […] Bulgarelli all'interno della società Turchi Cesare s.r.l. costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini dell'individuazione dell'esatta tutela applicabile al rapporto lavorativo de quo, specialmente là dove sia accertato l'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del prestatore di lavoro”; che tale accertamento “costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini della individuazione della effettiva ultima retribuzione globale di fatto percepita dal prestatore di lavoro al momento dell'impugnato licenziamento”; che “le parti hanno richiesto l'accertamento di tale questione, giuridicamente autonoma, con efficacia di giudicato in seno al processo iscritto a ruolo a r.g. 637/2019 …non ancora definito con sentenza passata in giudicato”; che l'esistenza di una pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti impone la sospensione necessaria (di quello di impugnativa del licenziamento) ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

5. avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., formulando tre motivi di impugnazione;

6. il Frantoio Fondovalle s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; la società Turchi Cesare s.r.l. in fallimento non ha svolto difese;

7. il Frantoio Fondovalle s.r.l. e il Bulgarelli hanno depositato memorie. È stata depositata, nell’interesse del Bulgarelli, comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. Caterina Timellini, dopo la revoca del precedente difensore, avv. Maria CristinaBergamini;

8. all’esito dell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento allo scopo di acquisire le conclusioni del pubblico ministero; questi ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. e le parti hanno depositate nuove memorie. Considerato che:

9. con il primo motivo la parte ricorrente censura l’ordinanza per violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt. 24 e 111 Cost., per inapplicabilità dell’istituto di sospensione del giudizio nel procedimento instaurato con il rito cd. Fornero, date le esigenze di celerità del rito medesimo, che devono prevalere rispetto al rischio di contrasto tra giudicati, tanto più che nel caso in esame la sospensione è stata disposta nella fase cd. sommaria e la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito l’incompatibilità dell’art. 295 c.p.c. con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.;

10. con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per essere stato il processo sospeso, a causa della pendenza di altro procedimento, in mancanza di identità delle parti nei due giudizi;

11. con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c., per avere il tribunale disposto la sospensione della causa di impugnazione del licenziamento pur in assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e, comunque, in violazione dell'obbligo di decidere incidenter tantum;

12. preliminarmente, deve darsi atto che con la memoria del 21.9.2023 la difesa del Bulgarelli ha allegato e documentato che, nelle more, è stata decisa la causa pregiudicante (r.g. n. 637/2019), con sentenza del Tribunale di Modena n. 44 del 9.3.2023 (v. doc. 4 allegato alla memoria) e che tale sentenza è divenuta irrevocabile il 12.7.2023, come da certificazione della cancelleria del 2.8.2023 (v. doc. 6, allegato alla memoria);13. questa Corte ha statuito che, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 14124 del 2023);

14. in ragione della pronuncia di sentenza irrevocabile nella causa pregiudicante, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di interesse, rimettendosi la regolazione delle spese alla decisione definitiva;

15. in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il