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Ordinanza — n. 18053/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal where employer failed to prove payment of wages, shifting burden of proof back to them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18053/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the employer's appeal against a lower court ruling that increased the employee's wage claim. The employer argued the lower court erred in ignoring the employee's admission of receiving prior payments, but the Supreme Court held that the employer failed to prove these payments extinguished the specific debt in question. Consequently, the burden of proof remained with the employer, who could not demonstrate the payments were made for the disputed period.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 1241, 1243 cc.; Art. 116 c.p.c. in relation to Art. 229 c.p.c.: The creditor bears the burden of proving the title of their right; if the debtor proves a payment with extinguishing effect, the creditor must counter-argue that the payment was imputed to a different debt.

Parole chiave

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burden of proof payment extinguishment wage arrears imputation of payment civil procedure retribuzione non pagata retribuzione mensile adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2697, 1241, 1243 cc.
Art. 116 c.p.c. in relation to Art. 229 c.p.c.
2697, 1241, 1243 3 cc., dell’art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 116 c.p
2697, 1241, 1243 3 cc., dell’art. 116 c.p.c.
art. 229 c.p
in relazione all’art. 229 c.p.c., per avere la Corte d’appello giudicato irrilevante quanto affermato dal Rinaldi nella memoria di costituzione in primo grado, e confermato nel corso delle udienze del 6.11.2014 e del 16.4.2015, con valore confessorio ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29527 del 2012
Cass. n. 27247 del 2023
Cass. n. 26275 del 2017
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13566-2023proposto da: SEMERARO MARTINO (già titolare dell'AGENZIA DI VIAGGI DELL'ERBA VIAGGI E TURISMO), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato TOMMASO SAVITO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro RINALDI INNOCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CARAMIA, GIOVANNI CARAMIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/12/2022 R.G.N. 102/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal la Consiglier a CARLA PONTERIO . Oggetto Retribuzione R.G.N.13566/2023 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello principale di Martino Semeraro e, in accoglimento dell’appello incidentale di Innocenzo Rinaldi, ha rideterminato nella maggior somma di euro 65.155,64 il credito di quest’ultimo nei confronti del Semeraro per differenze retributive relative al periodo da agosto 2011 a dicembre 2013 e al trattamento di fine rapporto.

2. La Corte territoriale ha dato atto delle ammissioni del Rinaldi di aver ricevuto dal suo datore di lavoro, oltre a somme riferite al periodo anteriore a quello oggetto di causa, l’importo di euro 600,00 mensili dall’ottobre 2005 al febbraio 2013; ha dato atto delle ammissioni del Semeraro, di non aver versato alcuna retribuzione per il periodo da marzo a dicembre 2013; ha calcolato l’importo da detrarre dal maggior credito del lavoratore (euro 76.555,64) come pari ad euro 11.400,00 (euro 600,00 per 14 mesi da agosto 2011 a febbraio 2013), risultando un credito di euro 65.155,64. Ha ritenuto che i versamenti che il Semeraro ha assunto di aver eseguito in favore del dipendente nel periodo anteriore a quello di causa non avessero rilievo in quanto estranei alla materia del contendere e che non fosse logicamente plausibile l’esecuzione di tali versamenti in vista di crediti futuri, inesistenti all’epoca del dedotto pagamento.

3. Avverso tale sentenza Martino Semeraro ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Innocenzo Rinaldi ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697, 1241, 1243 3 cc., dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 229 c.p.c., per avere la Corte d’appello giudicato irrilevante quanto affermato dal Rinaldi nella memoria di costituzione in primo grado, e confermato nel corso delle udienze del 6.11.2014 e del 16.4.2015, con valore confessorio ex art. 229 c.p.c., in ordine alla percezione, in costanza di rapporto (nel periodo da febbraio 1999 ad agosto 2011), della somma di euro 78.030,39. Il ricorrente sostiene che tali somme (in realtà nell’importo di euro 87.519,55) erano state versate a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità che sarebbero maturate alla fine del rapporto; che sarebbe stato onere del creditore dimostrare l’imputazione del pagamento ricevuto alla estinzione di un altro credito, come lo svolgimento di mansioni superiori.

6. Il ricorso non può trovare accoglimento.

7. Secondo quanto statuito da questa Corte, “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Cass. n. 29527 del 2012).

Difatti, in tema di prova del pagamento, l'onere della prova si sposta nuovamente sul creditore che controdeduca l’imputazione del pagamento ad un credito diverso, solo ove il debitore abbia fornito prova di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito (v. Cass.n. 27247 del 2023; n. 26275 del 2017).8. Uniformandosi ai principi di diritto appena richiamati, la Corte di merito ha respinto l’appello principale avendo escluso che vi fosse la prova, di cui era onerato il datore di lavoro, del fatto estintivo concernente l’avvenuto pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo oggetto di causa (agosto 2011 - dicembre 2013) - eccetto che per gli acconti di euro 600,00 mensili versati da agosto 2011 a febbraio 2013 - nonché del TFR e delle indennità di fine rapporto, risolvendosi le censure mosse dall’attuale ricorrente in una critica alla valutazione del materiale probatorio, inammissibile in una ipotesi, come quella in oggetto, di cd. doppia conforme.

Né il difetto di prova da parte datoriale può essere superato in ragione della ammissione, proveniente dal lavoratore, di percezione di somme extra busta paga negli anni anteriori all’agosto 2011, avendo il dipendente attribuito tale corresponsione alle differenze retributive maturate in detto periodo per lo svolgimento di mansioni superiori.

9. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

10. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

11. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ