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Ordinanza — n. 18023/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the case without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18023/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Pasquale Carini voluntarily relinquished his request to annul a conciliation record, a move accepted by the respondent Alfasigma S.p.A. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the case without assigning procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the judgment is extinguished without cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code no cost allocation voluntary relinquishment rinuncia a pretese di salario conflitti di lavoro scioglimento del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29020-2021proposto da: CARINI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALFASIGMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 3328/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO Oggetto Estinzione del giudizio R.G.N.29020/2021 Cron.

Rep. Ud.24/04/2024 CC Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Pasquale Carini, confermando la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda di annullamento del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 19 dicembre 2014, con condanna di Alfasigma spa al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pasquale Carini con cinque motivi. Alfasigma spa ha resistito con controricorso e ha depositato successiva memoria;

3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. Pasquale Carini ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudi