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Ordinanza — n. 17986/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to bankruptcy status passive appeal by correcting electronic filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17986/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Pasquale Pandolfi's appeal against the lower court's dismissal of his opposition to the bankruptcy status passive of Manitalidea S.p.A. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was filed late, citing an incorrect paper record date of October 13, 2022, instead of the correct electronic Sicid system date of October 12, 2022. The court ruled that the statutory provision regarding electronic filings deems the deposit complete upon the generation of the official receipt, making the October 12 date valid and the appeal timely. Consequently, the lower court's decision was quashed, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 99 l. fall.; Art. 16bis sett. 7 d.l. 179/2012: Electronic deposits are deemed made upon the generation of the official receipt, ensuring timeliness based on the receipt date rather than the subsequent entry into the docket by the court clerk.

Parole chiave

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bankruptcy status passive electronic filing date timeliness of appeal Sicid system quashing of lower court decision deposito tardivo opposizione tardiva termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 99 l. fall.
in amministrazione straordinaria, siccome tardivo, in quanto depositato (il 13 ottobre 2022, giorno non festivo) oltre il termine di trenta giorni, prescritto dall’art. 99, primo comma l.
Art. 16bis sett. 7 d.l. 179/2012
l'art. 16bissettimo comma d.l.
Art. 13 D.M. 44/2011
Art. 101 c.p.c.
il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la questione relativa alla tardività del ricorso, senza suscitare il contraddittorio tra le parti (secondo motivo);
art. 101 c.p
il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la questione relativa alla tardività del ricorso, senza suscitare il contraddittorio tra le parti (secondo motivo);

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366
Sicché, in tal caso, il deposito si ha per avvenuto nell'invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l'atto in via telematica (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366;
Cass. 3 maggio 2019, n. 11726
Cass. 3 maggio 2019, n. 11726); 3.1.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8340-2023proposto da: PANDOLFI PASQUALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MARIA CIPOLLARO; -ricorrente - contro MANITALIDEA S.P.A.in amministrazione straordinaria; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 16/03/23 R.G.N. 18632/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con decreto 16 (comunicato il 20) 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pasquale Oggetto Fallimento opposizione stato passivo deposito telematico tempestività R.G.N.8340/2023 Cron.

Rep. Ud.23/04/2024 CC Pandolfi allo stato passivo di Manitalidea s.p.a. in amministrazione straordinaria, siccome tardivo, in quanto depositato (il 13 ottobre 2022, giorno non festivo) oltre il termine di trenta giorni, prescritto dall’art. 99, primo comma l. fall., dalla data di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022);

2. con atto notificato il 18 aprile 2023, il predetto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria finale, mentre la società in amministrazione straordinaria intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. 16bis, settimo comma d.l. 179/2012, 13 D.M. 44/2011, per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione allo stato passivo sull’erroneo rilievo della data di deposito risultante dalla schermata cartacea del registro telematico e del decretodi fissazione di udienza (13 ottobre 2022), anziché, come correttamente, dal registro telematico Sicid (12 ottobre 2022), al momento di generazione della ricevuta da parte del gestore di posta elettronica certificato dal Ministero della Giustizia (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. l'art. 16bissettimo comma d.l. conv. in legge n. 221/2012 recita :”Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, del codice di procedura civile”. È evidente l'intento del legislatore di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

Ebbene, tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo; ciò che invece potrebbe non verificarsi, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria. Sicché, in tal caso, il deposito si ha per avvenuto nell'invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l'atto in via telematica (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366;

Cass. 3 maggio 2019, n. 11726); 3.1. nel caso di specie, dal registro telematico Sicid, che attesta la data di deposito in tale senso, risulta un termine (12 ottobre 2022), di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022), pertanto tempestivo;

4. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la questione relativa alla tardività del ricorso, senza suscitare il contraddittorio tra le parti (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al