Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17805/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on labor prescription, ruling stability regime ended in 2012 reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17805/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Autostrade per l'Italia's appeal regarding a five-year prescription defense in a private employment dispute. The court held that following the 2012 reform of the Workers' Statute, the indefinite-term employment relationship lost its automatic stability regime, causing the prescription period for unpaid wages to begin only upon termination of the contract. Consequently, the lower court's rejection of the prescription exception was upheld as legally correct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2948 c.c.; Art. 18 Law n. 300/1970: Following the 2012 reform of the Workers' Statute, the indefinite-term employment relationship no longer enjoys an automatic stability regime; therefore, the prescription period for labor credits begins to run from the termination of the employment relationship.

Parole chiave

Generato dall'IA
Labor Prescription Workers Statute Reform Indefinite Term Contract Stability Regime Private Employment Cessation of Contract Supreme Court Ruling compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948 c.c.
c on l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e si deduce, in estrema sintesi, che non vi sarebbero motivi per una diversa applicazione dell'art.
Art. 2935 c.c.
Law n. 300/1970
Law n. 92/2012
D.Lgs n. 23/2015
Art. 118 disp. att. c.p.c.
30957/2022 in controversie analoghe, che qui si richiamano sinteticamente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., confermati in numerosi provvedimenti successivi (tra i quali Cass.
art. 2948 c.c
c on l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.
art. 118 disp. att. c.p
30957/2022 in controversie analoghe, che qui si richiamano sinteticamente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., confermati in numerosi provvedimenti successivi (tra i quali Cass.
art. 18 legge n. 300/1970
86 del 1971 e 174 del 1972 che si sono occupate dell'incidenza sul sistema creatosi dell'art. 18 della legge 30 maggio 1970 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26246/2022
Cass. n. 30957/2022
Cass. n. 29831/2022
c.p.c., confermati in numerosi provvedimenti successivi (tra i quali Cass. n. 29831/2022, nn.
Cass. n. 30958/2022
Cass. n. 4186/2023
Cass. n. 4321/2023
Cass. n. 6773/2024
Cass. n. 6880/2024
Cass. n. 6903/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4868-2023 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati GIOSAFAT RIGANO', ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BISONI BARBARA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, che la rappresentano e difendono; Oggetto Differenze retributive – Lavoro privato -Prescrizione R.G.N.4868/2023 Cron.

Rep. Ud.08/05/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 734/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 238/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Dott.GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da Autostrade per l’Italia, limitatamente all’eccezione di prescrizione quinquennale, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannata al pagamento di differenze di retribuzione in favore della dipendente in epigrafe;

2. per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre la società con unico motivo, cui resiste con controricorso la lavoratrice; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. c on l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e si deduce, in estrema sintesi, che non vi sarebbero motivi per una diversa applicazione dell'art. 2948 c.c., come risultante dai noti interventi della Corte Costituzionale prima, in generale, con le sentenze nn. 63 del 1966 e 143 del 1969 e poi con le decisioni n. 86 del 1971 e 174 del 1972 che si sono occupate dell'incidenza sul sistema creatosi dell'art. 18 della legge 30 maggio 1970 n. 300; che, anche in esito alle modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il sistema della prescrizione dei crediti di lavoro, che matura in corso di rapporto, debba restare invariato stante la forza di resistenza da cui il lavoro subordinato privato resta assistito, in quanto permane la reintegrazione nel posto di lavoro non solo per i vizi più gravi (licenziamento discriminatorio e ritorsivo) ma anche quando il fatto contestato al lavoratore risulti insussistente o punibile con una sanzione conservativa ovvero sia manifesta l'insussistenza del fatto addotto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; che, in definitiva, non è configurabile, in esito alla riforma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 una situazione di metus del lavoratore;

2. i l ricorso non è fondato;

3. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con le sentenz e n. 26246/2022 (richiamata nella sentenza impugnata) e n. 30957/2022 in controversie analoghe, che qui si richiamano sinteticamente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., confermati in numerosi provvedimenti successivi (tra i quali Cass. n. 29831/2022, nn. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023, n. 6773/2024, n. 6880/2024, n. 6903/2024) 4. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità come regola, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;

5. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, quindi ex post;

6. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;

7. alla stregua di tali ragioni, qui confermate, il ricorso deve essere rigettato;

8. in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo;

9. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del