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Decreto — n. 17798/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against Alfa Romeo's judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Loredana Di Folco, did not request a decision on the proposed settlement, while the respondent, represented by Raffaele De Luca Tamajo and others, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit legal costs award Cassation procedure Civil Procedure Code condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
2152/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
2152/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18637/2022 R.G. proposto da: COSTANZO CARAMADRE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Di Folco con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrentee controricorrente incidentale- contro ALFA ROMEO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Italico Perlini e Gaetano Cappucci con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 2152/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che il ricorso incidentale non va trattato in quanto espressamente definito dalla parte come condizionato.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così