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Decreto — n. 17780/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 17780/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, representing a logistics company, did not act within the statutory timeframe, while the respondent argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day time limit procedural waiver judicial proposal litigation costs allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1116/2021 emessa da Corte d'appello di Catanzaro Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
1116/2021 emessa da Corte d'appello di Catanzaro Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30745/2021 R.G. proposto da: ABRAMO PRINTING LOGISTICS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Larussa e Antonella Parisi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro SALVATORE ROTUNDO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Silipo e Ernesto Mazzei con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1116/2021 emessa da Corte d'appello di Catanzaro Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deci