Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Cristina Cenci, had not acted to finalize the case against the Umbria 2 Health Service within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10940/2020 R.G. proposto da : CENCI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE AMERICA 111, presso lo studio dell’avvocato PAIELLA VALENTINA, rappresentata e difesa dall'avvocato PITONI ROMINA -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2, domiciliata in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell’avvocato DI CANDILO PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCUCCI MASSIMO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 179/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PERUGIA il 25/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe regolate secondo soccombenza, come da precedenti di questa S.C. (v. ad es.
Cass. 1478/2024) in cui la questione controversa non era solo quella sul blocco stipendiale, ma anche quella sul diritto al conferimento dell’incarico al 5° anno;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg