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Ordinanza — n. 17739/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal regarding illegal subcontracting and safety document production duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17739/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a worker against a lower court ruling that dismissed his claims regarding illegal subcontracting and labor status. The worker argued that the employer failed to produce a safety document (DVR) and violated labor laws, while the employer contended that the worker's claims were untimely and that the safety document was properly updated. The court held that the lower court correctly applied the burden of proof rules, noting that once the employer produced the document, the worker failed to provide evidence of its inadequacy within the required timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; The appellate court's evaluation of evidence and the worker's failure to timely prove the inadequacy of a safety document render the appeal inadmissible and the first-instance judgment final.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal subcontracting burden of proof safety document timeliness of claims labor status dispute appellate review Corte di Cassazione rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 111, sesto comma, Cost.
d.p.r. n. 115 del 2002
13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29404/2017
116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata, come detto, al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n.
Cass. n. 1229/2019
S.U. n. 34476/2019
S.U. n. 34476/2019, e Cass.
S.U. 20867/2020
34476/2019, S.U. 20867/2020, n.
Cass n. 5987/2021
Cass n. 6774/2022
Cass n. 36349/2023
Cass n. 16835/2019
Cass. n. 951/2024
Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014
Cass. S.U. n. 23940/2017
Cass. S.U. n. 16595/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24026-2021 proposto da: DIOMANDE YACOUBA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICO PARISE, ROBERTO ZIBETTI, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato LUCIA AUROLA, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO ORSI; -controricorrente - nonchécontro Oggetto Appalto di servizi R.G.N.24026/2021 Cron.

Rep. Ud.08/05/2024 CC ADECCO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA FAILLA; -controricorrente - nonchécontro PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA FAILLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 682/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 1116/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Dott.GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATOCHE 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da Yacouba Diomande avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle sue domande di accertamento dell'illiceità dell'appalto intercorso tra Professional Solutions e Merlett Tecnoplastic nel periodo di lavoro 30/7/2018 -31/3/2019, di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato con il datore di lavoro effettivo Merlett Tecnoplastic dal 30/7/2018 o data di giustizia, di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello F, gruppo F3 (preparatore merci/magazziniere) del CCNL Gomma Plastica - Industria o diverso livello di giustizia, di condanna di Merlett Tecnoplastic alla riammissione presso la sede di Daverio con contratto a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento nel livello di cui sopra o inferiore, di condanna di Merlett Tecnoplastic al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dalla messa in mora del 10/4/2019, di condanna di Merlett Tecnoplastic al pagamento di differenze retributive maturate in corso di rapporto, o, in subordine, di accertamento dell'illegittimità del contratto di somministrazione a termine e delle proroghe stipulate in riferimento al periodo di lavoro presso Merlett Tecnoplastic e di condanna di Professional Solutions alla riammissione al lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato e al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di giustizia;

2. in fatto, l'originario ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto da Adecco con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione, prorogato sei volte, con mansioni di operaio addetto al facchinaggio; di essere stato inviato in missione presso Professional Solutions in forza di contratto di somministrazione tra quest'ultima e Adecco; di essere stato occupato presso lo stabilimento di Daverio di Merlett Tecnoplastic in forza di contratto di appalto tra questa e Professional Solutions avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di facchinaggio;

3. avverso la sentenza di rigetto delle sue domande il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi; si sono costituite con controricorso le tre società intimate; tutte le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo nei confronti di Merlett Tecnoplastic, violazione dell’art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostiene che anche nell’ambito di un appalto c.d. labour intensive, in cui i mezzi materiali hanno un rilievo marginale ai fini dell’esecuzione del servizio appaltato ed in cui l’organizzazione del preteso appaltatore può limitarsi alla sola direzione tecnica dei lavoratori, è necessario che i lavoratori dell’appaltatore siano in grado, nel loro complesso, di realizzare lo specifico servizio appaltato in autonomia rispetto all’organizzazione del committente;

2. con il secondo motivo, deduce, nei confronti di Merlett, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., illiceità dell’appalto e erronea inversione dell’onere della prova sulla deroga rispetto al fondamentale principio di corrispondenza tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, deroga di cui quest’ultimo può avvalersi dimostrando l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e i fatti integranti la causale del contratto di somministrazione;

3. con il terzo motivo deduce, nei confronti di Merlett, in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., illiceità dell’appalto e erroneità della denegata ammissione di mezzi di prova (testimoniale) decisivi ritualmente proposti, con motivazione contraddittoria sul punto;

4. con il quarto motivo deduce, nei confronti di Merlett, in relazione all’art. 360, n.3, n. 4 e n. 5, c.p.c., illiceità dell’appalto e erroneità della denegata ammissione di mezzi di prova (testimoniale) decisivi ritualmente proposti, in violazione degli artt. 115, 116, 157, 244, 253, 420, 421 c.p.c.;

5. con il quinto motivo (subordinato , nei confronti di Professional Solutions) deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) somministrazione irregolare e violazione degli artt. 32 e 38 d. lgs. n. 81/2015, in relazione alla redazione del DVR;

6. con il sesto motivo (subordinato , nei confronti di Professional Solutions) deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) somministrazione irregolare ederronea declaratoria di tardività delle eccezioni circa la regolarità del DVR;

7. con il settimo motivo (subordinato nei confronti di Professional Solutions) deduce (art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.) somministrazione irregolare e motivazione apparente quanto alla valutazione del DVR;

8. dato atto che i primi quattro motivi di ricorso riguardano il rigetto delle domande principali nei confronti della società utilizzatrice Merlett Tecnoplastic, e che i secondi tre motivi riguardano il rigetto delle domande subordinate nei confronti della società appaltatrice Professional Solutions, mentre la società di fornitura di lavoro temporaneo Adecco appare evocata nel presente giudizio a fini di integrità del contraddittorio, osserva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto che:

a) le argomentazioni a sostegno della fraudolenza del contratto di appalto trasfuse nei capitoli di prova erano insufficienti e inadeguate ai fini pretesi, trattandosi di circostanze compatibili con la sussistenza di appalto endo-aziendale;

b) nella disciplina introdotta dal d. lgs. n. 81/2015 è consentita la dissociazione tra utilizzazione della prestazione lavorativa e titolarità del rapporto di lavoro, nel rispetto degli artt. 31, 32, 33, con inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo dell'azienda, restando giustificati il coordinamento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore da parte del committente e le collaborazioni tra lavoratori di differente estrazione, così rimanendo la distinzione tra lavoro prestato dai dipendenti del committente e quello prestato dai dipendenti dell'appaltatore sfumato e non dirimente;

c) si doveva piuttosto avere riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero alla provenienza delle direttive e alla titolarità effettiva dell'organizzazione del lavoro, nonché al grado di ingerenza esercitata dal personale della committente sull’operato dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore;

d) erano carenti di contenuto e adeguata puntualità le allegazioni in merito come trasfuse nella formulazione dei capitoli di prova, carenze non superabili attraverso l'escussione di testimoni;

e) erano infondate le censure relative al DVR, perché l'eccezione relativa alla certezza della data era stata formulata solo all'udienza di discussione, tardivamente;

9. con riferimento a tale ricostruzione della fattispecie eminentemente in fatto, in situazione di pronuncia di merito cd. doppia conforme, i primi due motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento, perché, proprio con riguardo alla specificità del servizio esternalizzato e appaltato e alla distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, la sentenza gravata ha ritenuto non fraudolento l’inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo dell'azienda, considerate le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la provenienza delle direttive, la titolarità effettiva dell'organizzazione del lavoro, il grado di ingerenza esercitato dal personale della committente sull’operato dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore;10.la questione oggetto di controversia, pertanto, non rileva sotto il profilo del vizio di sussunzione, ma si pone sul piano della prova; e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte, Cass.

S.U. n. 34476/2019, e Cass. n. 8758/2017); a maggior ragione in ipotesi, come quella in esame e come già sopra rilevato, di cd. doppia conforme di merito; 11.il terzo e quarto motivo, con i quali si censura la mancata ammissione della prova testimoniale, non sono ammissibili; 12.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, come detto sopra, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);13.neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaattribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata, come detto, al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 14.il quinto e sesto motivo, con cui parte ricorrente contesta la ritenuta non tardività della produzione del DVR, non sono fondati; 15.la sentenza impugnata è infatti conforme al principio secondo cui grava sul datore di lavoro l'onere probatorio circa l'effettuato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; tuttavia, avvenuta la produzione del documento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento, costituente fatto costitutivo della domanda (Cass n. 16835/2019); 16.non è pertinente il richiamo al precedente di questa Corte n. 951/2024 in materia di requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla legge in ordine alla redazione del DVR ed alla certezza della sua data, perché, nel caso di specie, l’eccezione di mancanza di data certa formulata da parte ricorrente è stata ritenuta tardiva (situazione processuale equi pol lente all ’infondatezza dell’eccezione); 17.il settimo motivo è inammissibile; 18.il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato il proprio giudizio di completezza ed esaustività del DVR, anche relativamente alla protezione dei lavoratori precari, confermando la valutazione di primo grado sul punto; 19.alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso va complessivamente rigettato; 20.le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente costituita; 21.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da