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Decreto — n. 17719/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver by appellant and inadmissibility of counter-claim by Ministry.

Numero d'incarto Decreto — n. 17719/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period, thereby waiving the right to proceed. The Ministry's counter-claim was deemed inadmissible as it was filed late, exceeding the deadline for responding to the appeal. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs to the Metropolitan City of Naples.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of notification, and a counter-claim filed after the forty-day response deadline is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissible counterclaim statutory deadline extinction of proceedings procedural costs ritardo del ministero pubblico tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
4116/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate secondo soccombenza rispetto alla Città Metropolitana;
Art. 370 c.p.c.
art. 380-bis c.p
4116/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 23921/2020
scadeva al più il 18.1.2020; ritenuto pertanto che debba darsi applicazione al principio di cui a Cass. 23921/2020, poi consolidatosi, sicché nulla può riconoscersi al Ministero a titolo di spese;
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Testo completo

uente DECRETO CONTE ARMANDO, domiciliato come da casella pec registri di giustizia dall'avvocato DEL MONDO FERDINANDO dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA NAPOLI, domiciliata come da caselle pec registri di giustizia presso gli avv. MAURIELLO DANIELA e MARSICO MAURIZIO MASSIMO, dai quali è rappresentato e difeso -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4116/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate secondo soccombenza rispetto alla Città Metropolitana;

Ritenuto invece che il controricorso del Ministero, poiché le parti danno atto che il ricorso per cassazione fu notificato il 7.1.2020 (Ministero) ed il 9.1.2020 (Città Metropolitana), è da ritenere inammissibile in quanto tardivo, perché notificato il 23.2.2020, quando il termine di 40 giorni di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva al più il 18.1.2020; ritenuto pertanto che debba darsi applicazione al principio di cui a Cass. 23921/2020, poi consolidatosi, sicché nulla può riconoscersi al Ministero a titolo di spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Città Metropolitana, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.051,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Nulla spese qu