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Ordinanza — n. 17706/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses partial appeal on facts but allows procedural omission claims regarding INAIL premium liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared three of five appeal grounds inadmissible because the lower court had already examined the disputed facts regarding the modification of industrial activity. The appellant argued that the INAIL incorrectly calculated premiums based on a different interpretation of their activities, while the INAIL contended the change in activity classification was legally established. The Court ruled that while factual disputes are within the lower court's discretion, the judgment failed to explicitly address the remaining procedural grievances, necessitating a remand for a complete review.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation may declare appeal grounds inadmissible if the lower court has already examined the facts, but must remand the case if the judgment fails to explicitly rule on specific procedural grievances raised by the parties.

Parole chiave

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INAIL premium liquidation modification of industrial activity omission of judgment inadmissible appeal grounds remand to appellate court premi assicurativi non pagati rimborso di prestazioni assicurative arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12, T.U. n. 1124/1965
Art. 6, 11 e 16, d.m. 12.12.2000
Art. 16, comma 2, lett. a) e b), d.m. 12.12.2000
per non avere la Corte di merito pronunciato sul terzo e sul quarto motivo di appello con cui, rispettivamente, si era invocata la speciale disciplina di cui all’art. 16, comma 2, lett.
Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
art. 112 c.p
12.12.2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che dovesse essere oggetto di comunicazione anche la variazione del riparto delle masse delle retribuzioni; che, con il quarto e quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6151-2019 proposto da: NORD GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO DAMIANI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA'che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Liquidazione premi INAIL R.G.N.6151/2019 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.10.2018, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Nord Group s.p.a. avverso il verbale di accertamento con cui l’INAIL le aveva contestato il mancato pagamento di premi e, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto, aveva condannato l’opponente a pagarli; che avverso tale pronuncia Nord Group s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INAIL ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 29.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che la differenza sui premi in favore dell’INAIL derivasse dall’intervenuta modificazione dell’attività invece che dall’erronea ripartizione da parte dell’INAIL dell’incidenza delle masse retributive ai fini della determinazione del premio dovuto, ossia da un’errata ponderazione delle retribuzioni da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione del premio; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’obbligo di denunciare la variazione di attività ancorché nel periodo in contestazione nessuna variazione diattività fosse da parte sua intervenuta; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 12, T.U. n. 1124/1965, nonché di violazione degli artt. 6, 11 e 16, d.m. 12.12.2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che dovesse essere oggetto di comunicazione anche la variazione del riparto delle masse delle retribuzioni; che, con il quarto e quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul terzo e sul quarto motivo di appello con cui, rispettivamente, si era invocata la speciale disciplina di cui all’art. 16, comma 2, lett. a)e b), d.m. 12.12.2000, al fine di escludere in tutto o quanto meno in parte la sussistenza del debito per maggiori premi; che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono inammissibili, pretendendo – ad onta del riferimento anche alla presunta violazione di legge –un riesame delle circostanze di fatto sulla scorta delle quali i giudici territoriali, confermando sul punto la decisione di prime cure, hanno reputato che l’attività svolta dall’odierna ricorrente si fosse modificata nel senso contestatole dall’INAIL con verbale ispettivo del 21.10.2015, che – sottoponendo a verifica il periodo 2009 - 2015 – aveva rilevato come l’attività dichiarata di pulizie di capannoni ed uffici, non essendo stata più resa a beneficio di terzi ma al servizio della società medesima, doveva essere considerata (non più come lavorazione autonoma, bensì) come lavorazione complementare all’attività principale e dunque assoggettata alla medesima voce di tariffa di quest’ultima; che, nel ribadire come non sia consentito adire questa Corte per far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte, all’uopo eventualmente prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, trattandosi di aspetti del giudizio che restano nell'ambito della valutazione discrezionale degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, si deve soggiungere, con riguardo al caso di specie, che la sussistenza di una doppia conforme di merito preclude perfino la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis); che sono invece fondati il quarto e il quinto motivo di ricorso, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione in ordine agli specifici motivi di gravame formulati nel terzo e nel quarto motivo di appello; che, diversamente da quanto sostenuto dall’Istituto controricorrente, il tenore della sentenza non depone nemmeno nel senso di un loro rigetto implicito, ove si osservi che, a pag. 4, si afferma che avverso la pronuncia di primo grado l’odierna ricorrente avrebbe formulato “due motivi di doglianza” e a pag. 5 si procede a trattare “in modo unitario i due motivi di gravame”; che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi tre. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appell