Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Laura Zambarbieri, challenged a health agency ruling but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the lower court proposes a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5994/2019 R.G. proposto da : ZAMBARBIERI LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONACIS LUCIA -ricorrente- contro AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA, rappresentata e difesa dall’Avv. MARINO VITTORIO BOTTINI presso il quale è elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO MILANO pubblicata il 17.9.2018 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto l’orientamento di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione è maturato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità