Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties conciliated and accepted withdrawal under Art. 391 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the labor court's dismissal of an individual termination claim extinguished. The appellant, Luca Pierluigi Della Vedova, had withdrawn his cassation petition, which was subsequently accepted by the respondent, Pro.Stand S.r.l. The court ruled that because the withdrawal was formal and accepted by the opposing party, the proceedings terminated without a ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the petition in a unilateral act and the withdrawal is accepted by the other party, thereby preventing any judgment on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9145-2023proposto da: DELLA VEDOVA LUCA PIERLUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LOMBARDINI; -ricorrente - contro PRO.STAND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato ASTORRE MANCINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 360/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal Consigliere Dott.GUALTIERO MICHELINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Oggetto Licenziamento individuale – rapporto privato R.G.N.9145/2023 Cron.
Rep. Ud.14/05/2024 PU Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'estinzione del processo. FATTI DI CAUSA 1. L a Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale di Rimini i n controversia promossa da Luca Pierluigi Della Vedova contro Pro. Stand S.r.l.
2. L ’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico m otiv o ; la società ha resistito con controricorso.
3. S uccessivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ( rectius : al ricorso), rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hanno dichiarato di avere sotto s critto un verbale di conciliazione in sede sindacale e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. R ileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
2. E ssa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.
3. A i sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
4. I n conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio