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Ordinanza — n. 17658/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses company appeal against illegal strike-related dismissals, upholding workers' right to strike.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17658/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected SEAM S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that declared 16 employee dismissals illegal due to an undocumented strike. The company argued that a missing police annotation regarding a worker's use of a blunt object should have been decisive for revoking the dismissal. The court held that the right to strike is broadly protected by the Constitution and that the absence of a specific police record did not invalidate the collective action or the subsequent termination.

Regesto Legislator

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Art. 40 Cost.; Art. 395, n. 3 c.p.c.: The right to strike is broadly protected by the Constitution, and the absence of a specific police annotation regarding a worker's use of a blunt object does not invalidate the collective action or the subsequent termination.

Parole chiave

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right to strike illegal dismissal collective action revocation appeal police annotation Constitutional protection labor dispute integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 40 Cost.
Art. 395, n. 3 c.p.c.
25/2021 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dalla società ex art. 395, comma 1, n.
Art. 18, comma 4, legge n. 300/1970
545/2020, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale di Piacenza, accertava e dichiarava l’illegittimità, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, dei licenziamenti intimati ai sedici dipendenti reclamanti (su trentatrè dipendenti iscritti all’O.S.
art. 329 c.p
545/2020 della Corte d'Appello di Bologna; 2.in questa sede, parte ricorrente con il primo motivo deduce violazione dell'art. 329 c.p.p.
art. 40 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6787/2024
Cass. n. 29385/2011
Cass. n. 29122/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10212-2021 proposto da: SEAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO IOELE, ALFREDO ZAMPOGNA; -ricorrente - contro ABDELGHAFFAR ABDALLA ABD ELHMIAD TAREK, AHMED MOHAMED ELMITWALLI ELALFI, ELHADDAD KHALED EZZAT AWAD ALI, HARBI MOHAMED, HASHEM MOUSTAFA ALI IBRAHIM MOUSTAFA, HASSAB ALLA MAAROUF, ISMAILI GEZIM, MANSOUR FARAG FARAG ELSHESHTAWI ALI, MOHAMED SHOUUKRT NAGAB ELSAYED, SERHAN MOHAMED ZEIN ELABIDIN MAHMOUD, SERRIA ELBADI ELSHOBBAN, SINGH Oggetto Revocazione – decisività documenti - presupposti R.G.N.10212/2021 Cron.

Rep. Ud.08/05/2024 CC AMRIT PAL, SINGH HARVINDER, SINGH KULDEEP, SINGH PARAMJIT, SINGH PARMINDER; -intimati - avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 678/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Dott.GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.con sentenza n. 545/2020, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale di Piacenza, accertava e dichiarava l’illegittimità, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, dei licenziamenti intimati ai sedici dipendenti reclamanti (su trentatrè dipendenti iscritti all’O.S. USB contestualmente licenziati) per insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, per insussistenza del fatto contestato, in difetto della prova della commissione da parte loro; annullava, per l’effetto, i licenziamenti intimati; condannava SEAM alla reintegrazione degli originari ricorrenti nel posto di lavoro, al pagamento a favore di ciascuno di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al versamento per ciascuno dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori; 2.con sentenza n. 25/2021 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dalla società ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. per la revocazione della sentenza della stessa Corte n. 545/2020;3.la società impugna ora il rigetto della domanda di revocazione d i cui alla sentenza n. 25/2021 sulla base di tre motivi; non sono costituiti nel presente giudizio i lavoratori intimati; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.questa Corte, con ordinanza n. 6787/2024, ha rigettato il ricorso della società odierna ricorrente avverso la sentenza n. 545/2020 della Corte d'Appello di Bologna; 2.in questa sede, parte ricorrente con il primo motivo deduce violazione dell'art. 329 c.p.p. nella parte in cui la sentenza gravata afferma che l'attore in revocazione avrebbe potuto acquisire dal P.M., titolare dell'indagine preliminare, l'annotazione di servizio della p.g. in epoca antecedente alla sentenza emessa, così essendo possibile da parte della società formulare molto prima istanza istruttoria nel giudizio a quo per ottenere il nulla osta del P.M. al fine di produrre l'atto di p.g. già nel giudiziodi primo grado, e che tale negligenza della società sarebbe stata inescusabile, determinando insussistenza della causa di forza maggiore prevista dall'art. 395, n. 3, c.p.c.; la doglianza consiste nel non essersi tenuto conto del vincolo del segreto per tutta la durata delle indagini preliminari; 3.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c., violazione di norme di diritto per omessa valutazione del valore fidefacente dell'annotazione di p.g., exart.357 c.p.p. e 479 c.p., violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S. per omessa valutazione degli obblighi cogenti in capo alla p.g. nell'esercizio delle proprie pubbliche funzioni; si sostiene che la Corte bolognese avrebbe erroneamente equiparato la menzione di "oggetto contundente" fatta nelle annotazioni di p.g. a quella di "tirapugni"; 4.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt.27 e 40 Cost. e dell’art. 395, n. 3, c.p.c.; assume che erroneamente la Corte di merito ha affermato l’irrilevanza dell'utilizzo del tirapugni o di altro oggetto contundente, dovendo invece tenersi conto della formale indizione dello sciopero da parte del sindacato per la tutela dell'integrità psico-fisica degli iscritti senza necessità di verifica in ordine alla effettiva sussistenza dell'interesse collettivo cui deve essere finalizzato lo sciopero; 5.il terzo motiv o , che ha rilievo preliminare e assorbente degli altri due,perché riguarda la valutazione della Corte di merito circa la non decisività della circostanza di fatto dell’utilizzo di un “tirapugni” da parte di un lavoratore in un diverbio con altri lavoratori, a base della richiesta di trasferimento di quel lavoratore e poi dello scioperoe dei licenziamenti, non èfondat o ; 6.come già osservato da questa Corte nella pronuncia n. 6787/2024 (§§ 22- 24) sulla stessa questione di fatto, in relazione al motivo con cui si denunciava ivi ex art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere posto alla base della decisione un fatto storico inesistente e mai provato, ossia il possesso di tirapugni da parte di un lavoratore, circostanza che nel procedimento penale conseguente al diverbio tra i lavoratori all’origine dello sciopero non risulterebbe provata, e che quindi porterebbe all’illegittimità dell’azione collettiva intrapresa dai lavoratori, “la questione ha formato altresì oggetto di revocazione innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, ed è la stessa parte ricorrente che, nella memoria depositata, riferisce che l’istanza è stata respinta avendo la Corte adìta in revocatoria affermato che non è sulla circostanza del tirapugni che si regge la ratio decidendi della sentenza, da individuarsi invece nella ritenuta piena legittimità dello sciopero indetto dal sindacato USB per la tutela dell’integrità psico-fisica dei propri iscritti; tale motivazione va confermata in questa sede”, per le seguenti ragioni:

“conformità della decisione impugnata ai principi generali in materia di esercizio del diritto di sciopero, non accertata violazione nel merito dei suoi limiti esterni, conseguente carenza di lecito motivo di recesso, rimanendo non rilevante inquesta sede (a differenza che nell’eventuale processo penale) se, quando e dove il tirapugni fosse presente o meno”; 7.va ulteriormente ribadito che il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, limiti che non risultano superati nel caso di specie, essendo questa la questione oggetto del processo principale, e non l’uso o meno di un tirapugni da parte di un lavoratore; 8.questa Corte ha chiarito che, per proporre l'impugnazione perrevocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c., deve ritenersi "decisivo" ildocumento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass. n. 29385/2011, n. 29122/2023), mentre per i motivi di cui sopra l’annotazione di p.g. sul corpo contundente potrà essere eventualmente rilevante sul piano penale, ma è piuttosto ininfluente, e sicuramente non decisiva, sul piano dello sciopero e dell’esercizio di tale diritto nel caso concreto, nonché sul piano dei licenziamenti intimati per la partecipazione a tale iniziativa collettiva, dichiarati illegittimi; 9.il ricorso deve pertanto essere respinto; 10.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dei lavoratori intimati; 11.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev